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Nuove disposizioni per il sostegno e la riqualificazione del settore edilizio e modifica di leggi regionali in materia urbanistica ed edilizia. (29-11-2013)
Veneto
Legge n.32 del 29-11-2013
n.103 del 30-11-2013
Politiche infrastrutturali
24-1-2014 /
Impugnata
Gli articoli 10 comma 6, in combinato disposto con l’articolo 7, comma 1; e l’articolo 11, commi 1 e 2, della legge della Regione Veneto n. 32 del 2013 presentano profili di illegittimità costituzionale in riferimento agli art. 117 co. 2 lett. s) e 117 co. 3 della Costituzione e devono pertanto essere impugnati ai sensi dell’art. 127 della Costituzione per i motivi di seguito specificati.
L'articolo 7 inserisce nella l.r. 14-2009 l'articolo 3-quater ("Interventi su edifici in aree dichiarate ad alta pericolosità idraulica e idrogeologica") il cui comma 1 dispone "1. Per gli edifici ricadenti nelle aree dichiarate ad alta pericolosità idraulica o idrogeologica è consentita l'integrale demolizione e la successiva ricostruzione in zona territoriale omogenea propria non dichiarata di pericolosità idraulica o idrogeologica, anche in deroga ai parametri dello strumento urbanistico comunale, con un incremento fino al 50 per cento del volume o della superficie." L'articolo 10, comma 6, che modifica la lettera g) dell'articolo 9 ("Ambito di applicazione"), della l.r. 14-2009, vieta l'applicazione degli interventi di ampliamento e di demolizione e ricostruzione per gli edifici "g) ricadenti in aree dichiarate ad alta pericolosità idraulica e nelle quali non è consentita l'edificazione ai sensi del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 "Norme in materia ambientale" e successive modificazioni" aggiungendo le parole "fatte salve le disposizioni di cui all'articolo 3-quater." Le nuove disposizioni, pur incentivando l'integrale demolizione e ricostruzione di edifici siti in aree ad alta pericolosità idraulica ed idrogeologica in zone territoriali omogenee non dichiarate pericolose, sono incostituzionali con riferimento al testo dell'articolo 9, lettera g) della l.r. 14-2009.
Tale previsione regionale, infatti, nell'escludere gli interventi di ampliamento e di demolizione e ricostruzione, utilizza il termine “pericolosità idraulica” che ricomprende solo l’alluvione e non anche il termine "pericolosità idrogeologica" che ricomprende le aree a rischio frana e valanga, ponendosi così in contrasto con quanto previsto nel D.P.C.M. 29.9.1999 “Atto di indirizzo e coordinamento recante l’individuazione dei criteri relativi agli adempimenti di cui all’art. 1, commi 1 e 2 del decreto legge 11 giugno 1998, n. 180”, che esclude l’ammissibilità di alcuni degli interventi per le aree ad alta pericolosità/rischio idrogeologico, differenziando tra aree a rischio idraulico ed aree a rischio frana (§3.1 e §3.2). La normativa contrasta con la disciplina statale di riferimento, nella misura in cui è idonea a consentire gli interventi menzionati anche in violazione delle prescrizioni più restrittive contenute negli atti di pianificazione di bacino, le quali, ai sensi dell’art. 65, co. 4, 5 e 6 del D.Lgs. 152/2006 hanno carattere vincolante per le amministrazioni ed enti pubblici e sono sovraordinate ai piani territoriali e ai programmi regionali.
Di conseguenza, le disposizioni di cui all'articolo 9, lettera g), della l.r. 14/2009, come modificate dall'articolo 10, comma 6 della legge in esame, violano l’art. 117, comma 2, lettera s) della costituzione, nella parte in cui non prevedono l’esclusione degli interventi citati in tutti i casi in cui le norme di attuazione dei piani di bacino o la normativa di salvaguardia non consentono, nelle aree considerate, tale tipologia di interventi o, più in generale, nelle aree ad alto (elevato e molto elevato) rischio idrogeologico, nelle quali non è consentita l’edificazione dagli strumenti di pianificazione.
L’articolo 11, commi 1 e 2, che modifica l’art. 10, comma 1, lett. a) e b) della legge regionale n. 14 del 2009 eliminando l’obbligo, per gli interventi di ristrutturazione edilizia, di rispettare la sagoma esistente, si pone in contrasto con l’art. 3, comma 1, lettera d) del DPR n. 380 del 2001, che impone, ai fini della qualificazione degli interventi di ristrutturazione edilizia, sottratti perciò al permesso di costruire e assoggettati a mera s.c.i.a., il rispetto della medesima sagoma dell’edificio preesistente, qualora si tratti di immobili sottoposti a vincoli ai sensi del decreto legislativo n. 42 del 2004. Si tratta, evidentemente, di una norma formalmente edilizia, ma sostanzialmente di tutela del patrimonio culturale, che si risolve in una disposizione di maggior tutela dei beni culturali vincolati, come tale ascrivibile alla potestà legislativa esclusiva di cui al secondo comma, lettera s), dell’art. 117 Costituzione. Pertanto, la disposizione regionale de qua contrasta con i principi fondamentali della legislazione statale in materia di governo del territorio (art. 117, comma 3 della Costituzione) e con una disposizione di tutela dei beni culturali, vincolante per le regioni ai sensi dell’art. 117, comma 2, lett. s) della Costituzione.
In conclusione, per le motivazioni sopra esposte, devono essere impugnate ai sensi dell’art. 127 della Costituzione le seguenti disposizioni della l.r. Veneto n. 32/2013:
- l’art. 10, comma 6, in combinato disposto con l’art. 7, comma 1, per contrasto con l’art. 117, comma 2, lettera s) della Costituzione (in riferimento al D.P.C.M. 29.9.1999 “Atto di indirizzo e coordinamento recante l’individuazione dei criteri relativi agli adempimenti di cui all’art. 1, commi1 e 2 del decreto legge 11 giugno 1998, n. 180” e all’art. 65, co. 4, 5 e 6 del D.Lgs. 152/2006);
- l’art. 11, comma 1 e 2, per contrasto con gli articoli 117, comma 2, lett. s) (in riferimento alla tutela del paesaggio) e con i principi fondamentali in materia di governo del territorio di cui all’art. 3, comma 1, lettera d) del d.p.r. n. 380/2001.
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