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Disposizioni per l’adempimento degli obblighi della Regione Abruzzo derivanti dall’appartenenza dell’Italia all’Unione Europea. Attuazione delle direttive 2009/128/CE e 2007/60/CE e disposizioni per l’attuazione del principio della tutela della concorrenza, Aeroporto d’Abruzzo, e isposizioni per l’organizzazione diretta di eventi e la concessione di contributi (Legge
europea regionale 2013) (18-12-2013)
Abruzzo
Legge n.55 del 18-12-2013
n.127 del 27-12-2013
Politiche infrastrutturali
14-2-2014 /
Impugnata
La legge regionale in esame è censurabile relativamente alla norma contenuta nell'articolo 38, che si pone in contrasto con con gli articoli 107 e 108, paragrafo 3 del TFUE, concernenti gli aiuti di Stato, e viola dunque l'articolo 117, comma 1 della Costituzione.
La citata disposizione regionale , rubricata promozione e pubblicizzazione dell'Aeroporto d'Abruzzo, prevede un finanziamento di oltre 5 milioni di euro a favore della Società Abruzzese Gestione Aeroporto S.p.A. (SAGA).
Nonostante la norma regionale , al comma 1, richiami il rispetto della normativa sugli aiuti di Stato di cui agli articoli 107 e 108 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione europea, il finanziamento previsto non risulta essere stato sottoposto al vaglio della Commissione Europea che avrebbe dovuto valutare la compatibilità della norma con l'impatto sulla concorrenza sugli scambi tra Paesi membri, e si configura quindi come un aiuto di Stato non autorizzato.
L’art. 45, comma 1, della legge 24 dicembre 2012, n. 234 (Norme generali sulla partecipazione dell’Italia alla formazione e all’attuazione della normativa e delle politiche dell’Unione europea), stabilisce infatti che: «Le amministrazioni che notificano alla Commissione europea progetti volti a istituire o a modificare aiuti di Stato ai sensi dell’articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea, contestualmente alla notifica, trasmettono alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per le politiche europee una scheda sintetica della misura notificata».
Risulta evidente dunque la Regione Abruzzo ha adottato, con la norma in esame, un atto definitivo di concessione del contributo senza aver preventivamente sottoposto progetto, modalità e contenuto alla predetta Commissione, in ossequio al combinato dell’art. 108, paragrafo 3, TFUE e dell’art. 45, comma 1, della legge n. 234 del 2012.
L'ammontare dell’agevolazione attribuita all’aeroporto d’Abruzzo, risulta nettamente superiore al massimo consentito (euro 200.000,00 complessivi in tre esercizi finanziari) entro il quale l’intervento può essere qualificato «de minimis» e conseguentemente sottratto alle procedure di verifica preventiva di pertinenza della Commissione europea.
La norma non prevede inoltre alcuna clausola di sospensione del finanziamento (c.d. clausola "stand still") fino alla verifica di compatibilità da parte della Commissione europea.
La Corte Costituzionale, con sentenza n. 69/2013, ha già dichiarato incostituzionale una analoga norma della stessa Regione Abruzzo con la quale si disponeva un identico finanziamento a favore della Società SAGA SpA.
Per i suesposti motivi la norma regionale deve essere impugnata ai sensi dell’articolo 127 della Costituzione.
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