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Disposizioni urgenti in materia di protezione civile (20-12-2013)
Sardegna
Legge n.36 del 20-12-2013
n.60 del 30-12-2013
Politiche socio sanitarie e culturali
28-2-2014 /
Impugnata
La legge della Regione Sardegna n. 36 del 2013, recante “Disposizioni urgenti in materia di protezione civile”, presenta i seguenti profili d’illegittimità costituzionale:
- Il combinato disposto degli artt. 1 e 4 eccede dalle competenze legislative attribuite alla regione dagli artt. 3, 4 e 5 dello statuto speciale (l. cost. n. 3 del 1948), e, in virtù della clausola di equiparazione alle regioni ordinarie di cui all’art. 10 della l. cost. n. 3 del 2001, contrasta con i principi fondamentali stabiliti in materia di protezione civile dall’art. 108, comma 1, lett.a), e b) del d. lgs. n. 112 del 1998, in violazione dell’art. 117, terzo comma, Cost.
Detto art. 108, comma 1, lett.a), del d. lgs. n. 112 del 1998, attribuisce infatti alle regioni le seguenti funzioni
“1. predisposizione dei programmi di previsione e prevenzione dei rischi;
2. attuazione degli interventi urgenti in caso di crisi determinata da calamità naturali o dalla loro imminenza;
3. redazione degli indirizzi per la predisposizione dei piani provinciali di emergenza in caso di eventi di cui all’articolo 2, comma 1, sub b), della legge n. 225 del 1992;
4. attuazione degli interventi necessari per il ritorno alle normali condizioni di vita”.
Alle province, poi, il medesimo art. 108, al comma 1, lett.b), attribuisce le funzioni di:
“1. attuazione delle attività di previsione e prevenzione stabilite dai programmi regionali;
2. predisposizione dei piani provinciali di emergenza sulla base degli indirizzi regionali;
3. vigilanza sulla predisposizione dei servizi urgenti, anche di natura tecnica da attivare al ricorrere degli eventi di cui all’articolo 2, comma 1, sub b), della legge n. 225 del 1992”.
Il combinato disposto degli articoli 1 e 4 della legge regionale in esame sopra richiamati si pone in contrasto con i principi fondamentali contenuti nella descritta norma statale per i seguenti motivi.
L’art. 1, nell’istituire gli uffici territoriali periferici di protezione civile, attribuisce loro le seguenti funzioni da svolgere in ambito sovra comunale:
"a) attività organizzative e di gestione del volontariato;
b) predisposizione, in ambito sovra comunale, del programma di previsione e prevenzione rischi;
c) supporto alla predisposizione dei piani comunali di protezione civile;
d) attività istruttorie e di verifica degli interventi di cui alla legge regionale 21 novembre 1985, n. 28 (Interventi urgenti per le spese di primo intervento sostenute dai comuni, province e comunità montane in occasione di calamità naturali ed eccezionali avversità atmosferiche);
e) pianificazione e coordinamento delle esercitazioni di protezione civile in ambito sovra comunale”.
L’art. 4 della legge in esame apporta poi modifiche agli artt. 69 e 70 della l. r. n. 9 del 2006, eliminando varie funzioni e compiti in materia di protezione civile spettanti alle province.
Dalla lettura congiunta degli artt. 1 e 4 della legge in esame si evince che dalla data di entrata in vigore di detta legge:
- la Regione non porrà più in essere l’attività di indirizzo e coordinamento per la predisposizione dei piani provinciali di emergenza per gli eventi di cui all’articolo 2, comma 1, lettera b), della legge n 225 del 1992 (“eventi naturali o connessi con l'attività dell'uomo che per loro natura ed estensione comportano l'intervento coordinato di più enti o amministrazioni competenti in via ordinaria”), onere che discende dal citato art. 108, comma 1, lettera a), n. 3, del d. lgs. n. 112 del 1998;
- non verranno più esercitate le funzioni provinciali di cui all’articolo 70, comma 1, lettera c), e commi 3 e 4 della legge regionale n. 9 del 2006, anch’esse derivanti dalla normativa statale richiamata e in particolare dall’art. 108, comma 1, lettera b), n. 2 e n. 3, riguardanti rispettivamente: - la predisposizione dei piani provinciali di emergenza sulla base degli indirizzi regionali, - la vigilanza sulla predisposizione dei servizi urgenti, anche di natura tecnica da attivare al ricorrere degli eventi di cui all’articolo 2, comma 1, sub b), della legge n. 225 del 1992.
Pertanto, a seguito delle disposizioni regionali in esame non vi sarà più alcun ente territoriale che per l’ambito provinciale porrà in essere le funzioni di attuazione delle attività di previsione e prevenzione dei rischi, di predisposizione dei piani provinciali di emergenza, di vigilanza e di predisposizione dei servizi urgenti, anche di natura tecnica, da porre in essere al verificarsi degli importanti eventi di cui all’articolo 2, comma I, sub b), della legge n 225 del 1992.
Appare quindi evidente che le disposizioni regionali in esame, le quali peraltro non prevedono una normativa transitoria atta a regolamentare il passaggio delle (limitate) competenze attribuite all’alveo regionale e l’esercizio delle stesse nelle more della costituzione degli Uffici territoriali di protezione civile, violano la normativa statale interposta di cui all’art. 108, comma 1, lett.a), e b) del d. lgs. n. 112 del 1998, e incidono sulle funzioni di salvaguardia del territorio e della popolazione già attribuite al territorio provinciale, in violazione dell’art. 117, terzo comma, Cost.,
Per i motivi esposti le disposizioni regionali sopra indicate debbono essere impugnate ai sensi dell’art. 127 Cost.
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