Dettaglio Legge Regionale

Interventi regionali per la promozione delle attività di cooperazione allo sviluppo e partenariato internazionale. (4-1-2014)
Abruzzo
Legge n.5 del 4-1-2014
n.3 del 10-1-2014
Politiche socio sanitarie e culturali
/ Rinuncia impugnativa
Con deliberazione del Consiglio dei Ministri in data 7 marzo 2014 è stata impugnata da parte del Governo la legge della Regione Abruzzo n. 5 del 4.01.2014 recante “Interventi regionali per la promozione delle attività di cooperazione allo sviluppo e partenariato internazionale.”
E’ stata sollevata questione di legittimità costituzionale in quanto alcune disposizioni (art. 6, c. 2; art.7, c. 1 e 8 lett. d,e,g,i; art. 8, c. 1 e 2), prevedendo che la Regione possa unilateralmente e di propria iniziativa intervenire nella materia della cooperazione allo sviluppo, interferiscono nelle materie di politica estera e dei rapporti internazionali, riservate allo Stato dall’art. 117, secondo comma, lett. a) della Costituzione.
Successivamente la Regione Abruzzo, con la legge n. 28 del 28.04.2014 recante “Modifiche alla legge regionale del 4 gennaio 2014, n. 5 (Interventi regionali per la promozione delle attività di cooperazione allo sviluppo e partenariato internazionale)”, ha eliminato i motivi di illegittimità costituzionale abrogando e modificando le norme illegittime. Avviso in tal senso è stato espresso dal Ministero degli Affari Esteri.
Pertanto, considerato che appaiono venute meno le ragioni che hanno condotto all’impugnativa degli articoli 6, comma 2; 7, commi 1 e 8 lettere d, e, g, i e 8, commi 1 e 2, della legge della Regione Abruzzo n. 5 del 4.01.2014, si ritiene che sussistano i presupposti per la rinuncia al ricorso.
7-3-2014 / Impugnata
La legge della Regione Abruzzo n. 5 del 2014, che reca “Interventi regionali per la promozione delle attività di cooperazione allo sviluppo e partenariato internazionale”, presenta i motivi di illegittimità costituzionale di seguito evidenziati.

Occorre premettere che la cooperazione allo sviluppo, stabilendo obiettivi e modi di intervento nell’ambito della cooperazione internazionale, è parte integrante della politica estera nazionale (art. 1, comma 1, legge 49/1987), di esclusiva competenza dello Stato (art. 117, secondo comma, lett. a) Cost.). Tale assunto è stato ribadito dalla Corte Costituzionale nelle Sentenze 211/2006 e 131/2008, nelle quali è affermata l’incostituzionalità delle norme che prevedano, in capo alla Regione e alle Province Autonome, la determinazione degli obiettivi di cooperazione internazionale e di interventi di emergenza, nonché dei destinatari dei benefici sulla base di criteri da esse fissati. Tali norme, infatti, secondo la Consulta, “implicando l'impiego diretto di risorse, umane e finanziarie, in progetti destinati a offrire vantaggi socio-economici alle popolazioni e agli Stati beneficiari ed entrando in tal modo nella materia della cooperazione internazionale, finiscono con l'autorizzare e disciplinare una serie di attività di politica estera, riservata in modo esclusivo allo Stato".
La Corte precisa anche che la lesione della competenza statale non può ritenersi esclusa nemmeno in presenza, nella legge regionale o provinciale, di una clausola di salvaguardia che affermi la realizzazione degli interventi regionali nel rispetto della competenza statale in materia di politica estera e dei principi stabiliti dalla legge dello Stato (come nella fattispecie in esame, art. 2, comma 1). Secondo la Consulta "clausole simili (sono) inadeguate a salvaguardare le prerogative statali e in tale prospettiva non è sufficiente neppure il richiamo più esplicito del meccanismo di raccordo tra l'attività regionale e le determinazioni della politica nazionale”.


Alla luce di tal premessa, si rilevano i seguenti motivi di illegittimità costituzionale:

1) l’art. 6, comma 2, prevedendo che gli interventi regionali in materia di cooperazione allo sviluppo si attuano per mezzo di “iniziative proprie” della Regione, progettate, predisposte e realizzate “anche” avvalendosi della collaborazione dei soggetti territoriali nazionali, risulta palesemente invasivo della competenza esclusiva dello Stato in materia di politica estera, in contrasto con l’art. 117, secondo comma lett. a) Cost.
- le disposizioni dell’art. 7, commi 1 e 8, lett. d), e), g) e i), sottintendendo che la Regione possa unilateralmente e di propria iniziativa intervenire nella materia della cooperazione allo sviluppo, risultano analogamente invasive della competenza esclusiva dello Stato in materia di politica estera e pertanto in contrasto con l’art. 117, secondo comma, lett. a) Cost.
- le disposizioni dell’art. 8, commi 1 e 2, che prevedono l’attuazione di interventi d’urgenza e di protezione civile che verranno realizzati con modalità deliberate dalla Giunta regionale, contrastano anch’esse con la richiamata competenza esclusiva dello Stato in materia di politica estera e risultano pertanto anch’esse censurabili con riferimento all’art. 117, secondo comma, lett. a) Cost.

Le disposizioni sopra indicate si pongono in contrasto in particolare con l'art. 2, comma 2, della legge n. 49 del 1987, che rimette al Ministro degli Affari esteri "la scelta delle priorità delle aree geografiche e dei singoli Paesi, nonché dei diversi settori nel cui ambito dovrà essere attuata la cooperazione allo sviluppo e la indicazione degli strumenti di intervento", nonché con l'art. 2, commi 4 e 5, della suddetta legge statale che demanda allo Stato (in particolare al Ministro degli Affari Esteri, d'intesa con il Ministro del Tesoro), e non agli enti territoriali, la promozione e il coordinamento di programmi operativi e di ogni altra iniziativa in materia di cooperazione allo sviluppo.

Per i motivi suesposti le disposizioni sopra indicate debbono essere impugnate dinanzi alla Corte Costituzionale ai sensi dell’art. 127 Cost.

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