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Disposizioni per la formazione del bilancio annuale 2014 e pluriennale 2014/2016 della Regione (Legge finanziaria 2014). (23-12-2013)
Marche
Legge n.49 del 23-12-2013
n.102 del 30-12-2013
Politiche economiche e finanziarie
28-2-2014 /
Impugnata
Con il provvedimento in esame, che si compone di 34 articoli, la Regione Marche approva disposizioni per la formazione del bilancio annuale 2014 e quello pluriennale 2014-2016 (Legge finanziarie 2014).
La legge regionale è impugnabile per il seguente motivo:
L’articolo 8, comma 3, prevede che per i serviti sanitari, socio-sanitari e sociali la compartecipazione dei cittadini alla spesa sia individuata facendo esclusivo riferimento all'Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE) anziché in base al reddito fiscale del nucleo familiare dell'assistito come disposto dall’art. 8, commi 15 e 16, della legge n. 537/1993.
Tale previsione normativa non rende applicabili le modalità automatiche di controllo del diritto all'esenzione tramite il sistema della tessera sanitaria di cui al decreto legge 25 12 2008 n. 112 art. 79 comma 1 sexies e DM attuativo 11/12/2009 e, poiché allo stato non esiste un sistema di controllo di tutte le informazioni richieste per il calcolo dell'indicatore ISEE, rinvia necessariamente a procedimenti autocertificativi.
L’art. 8, comma 3 della legge regionale in esame si pone, pertanto, in contrasto sia con l'articolo 81 e 119 della Costituzione, in quanto, derogando alla normativa nazionale in materia di compartecipazione, non garantisce alla Regione le entrate assicurate dalla vigente legislazione, nonché con l'articolo 117, secondo comma, lett. m), della Costituzione che riserva allo stato la potestà esclusiva nella determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale.
Per le suesposte considerazioni si ritiene che sussistano i presupposti per l'impugnativa della legge regionale in parola dinanzi alla Corte Costituzionale.
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