Dettaglio Legge Regionale

Istituzione dell'Agenzia regionale per la bonifica e l'esercizio delle attività residuali delle aree minerarie dismesse o in via di dismissione (ARBAM). (15-1-2014)
Sardegna
Legge n.4 del 15-1-2014
n.4 del 17-1-2014
Politiche infrastrutturali
14-3-2014 / Impugnata
Si premette che la Regione Sardegna, in base all’articolo 3, primo comma, lettera a) dello Statuto speciale di autonomia, legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3, gode di competenza legislativa primaria in materia di “ordinamento degli uffici e degli enti amministrativi della Regione e stato giuridico ed economico del personale”.
Tale competenza, ai sensi della medesima norma statutaria, trova il proprio limite nella Costituzione e nei principi dell'ordinamento giuridico della Repubblica e deve esplicarsi nel rispetto degli obblighi internazionali e degli interessi nazionali, nonché delle norme fondamentali delle riforme economico-sociali della Repubblica.

Tanto premesso, si ritiene che l’art. 13, comma 3, della l.r. n. 4/2014, che disciplina il personale dell’ARBAM - presenta profili di illegittimità costituzionale in quanto eccede le competenze regionali in violazione degli artt. 97 e 117, secondo comma, lettera l). della Costituzione per i seguenti motivi.

Il comma 3 dell'art. 13 prevede che “in sede di prima applicazione il personale a tempo indeterminato dipendente di IGEA Spa è trasferito all'ARBAM. Ad esso si applica il contratto collettivo del comparto Regione, enti e agenzie; in caso di trattamenti economici superiori è riconosciuto in favore degli interessati un assegno ad personam riassorbibile”.
E’ di tutta evidenza che la norma citata disciplina in realtà, una procedura di mobilità del personale dipendente a tempo indeterminato dalla predetta società in house IGEA S.p.a della Regione Sardegna verso l'ARBAM (Ente pubblico regionale), determinando un inquadramento riservato dei lavoratori della IGEA S.p.a.
Tutto ciò è in contrasto con il principio di accesso al pubblico impiego di cui all'art. 97 della Costituzione e con i principi stabiliti dal d.lgs. n. 165/2001, che trovano applicazione per il personale delle Pubbliche Amministrazioni indicate nell'art. 1, comma 2, di detto decreto. Come è noto, le disposizioni del citato d.lgs n. 165/2001 rappresentano principi generali ai quali il legislatore regionale deve fare riferimento; pertanto la norma regionale in esame confligge con l'art. 117, secondo comma, lettera l), della Costituzione, il quale riserva alla competenza esclusiva dello Stato l'ordinamento civile e, quindi, i rapporti di diritto privato regolati dal Codice Civile.

La norma citata contrasta altresì con la legge di stabilità per il 2014 ( l. n. 147/2013) che ha espressamente previsto all'art. 1, comma 563, ultimo periodo, che la mobilità del personale non può comunque avvenire tra le società controllate direttamente o indirettamente dalle pubbliche amministrazioni e le stesse pubbliche amministrazioni.

Si segnala, infine la sentenza della Corte Costituzionale n. 227/2013, con la quale si ribadisce che “l’indefettibilità del concorso pubblico come canale di accesso pressoché esclusivo nei ruoli delle pubbliche amministrazioni, «in linea con il principio di uguaglianza e i canoni di imparzialità e di buon andamento […] ex artt. 3 e 97 Cost.» (ex plurimis, sentenza n. 28 del 2013). Già in passato questa Corte ha ritenuto ingiustificato il mancato ricorso a detta forma, generale e ordinaria, di reclutamento del personale della pubblica amministrazione in relazione a norme regionali di generale ed automatico reinquadramento del personale di enti di diritto privato nei ruoli di Regioni o enti pubblici regionali (che, come quella in oggetto, non assicuravano il previo espletamento di alcuna procedura selettiva di tipo concorsuale). E ciò si spiega perché il trasferimento da una società partecipata dalla Regione alla Regione o ad altro soggetto pubblico regionale si risolve in un privilegio indebito per i soggetti beneficiari di un siffatto meccanismo, in violazione dell’art. 97 Cost. (sentenza n. 62 del 2012; nello stesso senso, sentenze n. 310 e n. 299 del 2011, nonché sentenza n. 267 del 2010).”.

Per tutti i motivi sopra illustrati l’art. 13, comma 3, della l.r. n. 4/2014 contrasta con gli artt. 97 e 117, secondo comma, lettera l). della Costituzione.
Per questi motivi la norma deve essere impugnata ai sensi dell’articolo 127 della Costituzione.

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