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Modifiche alla legge regionale 23 febbraio 2005, n. 6 "Legge forestale regionale". (18-3-2014)
Marche
Legge n.3 del 18-3-2014
n.29 del 27-3-2014
Politiche infrastrutturali
16-5-2014 /
Impugnata
L’articolo 9, presenta profili di illegittimità costituzionale in riferimento all’art. 117, comma 1 e comma 2, lettera s) della Costituzione per i motivi di seguito specificati.
La disposizione censurata inserisce il comma 6-bis nell’articolo 19 della l.r. 6/2005, che stabilisce prescrizioni e divieti volti a difendere i boschi dagli incendi. Il comma 6-bis prevede che “Fermo restando il rispetto delle distanze indicate ai commi 2 e 6, costituisce utilizzo in agricoltura l'abbruciamento del materiale di cui al medesimo comma 6, ovvero di altro materiale agricolo e forestale naturale non pericoloso, in quanto inteso come pratica ordinaria finalizzata alla prevenzione degli incendi o metodo di controllo agronomico di fitopatie, di fitofagi o di infestanti vegetali".
Le previsione, nel consentire l’utilizzo in agricoltura della combustione di materiale agricolo e forestale non pericoloso intesa come pratica ordinaria finalizzata alla prevenzione di incendi e infestazioni, appare censurabile con riferimento alla disciplina dei rifiuti che, come noto, afferisce alla materia di tutela dell'ambiente, ed è pertanto attribuita alla potestà legislativa esclusiva statale (cfr. C. Cost., sentenza n. 249/2009).
L’articolo 185, comma 1, lettera f) del Decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152, recependo la previsione di cui all’articolo 2, lettera f), della direttiva 2008/98/CE, infatti, esclude dal campo di applicazione della normativa sui rifiuti “…paglia, sfalci e potature, nonché altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso utilizzati in agricoltura, nella selvicoltura o per la produzione di energia da tale biomassa mediante processi o metodi che non danneggiano l’ambiente né mettono in pericolo la salute umana”. Tale disposizione, recante una disciplina eccezionale rispetto alla disciplina quadro sui rifiuti, deve essere oggetto di un’interpretazione restrittiva, ai sensi dell’articolo 14 delle c.d. “preleggi”, e pertanto deve ritenersi non applicabile ai casi di combustione dei suddetti materiali direttamente sui terreni agricoli. I materiali vegetali oggetto della disposizione regionale censurata, quindi, per essere esclusi dal campo di applicazione della parte IV del D.lgs. 152/2006, dovranno essere riutilizzati in attività agricole o impiegati in impianti aziendali per produrre energia, calore e biogas, tramite processi o metodi che non danneggino l’ambiente né mettano in pericolo la salute umana, e soddisfare le condizioni previste dall’art. 184-bis del D.Lgs. 152/2006, pure attuativo della direttiva 2008/98/CE.
Ne consegue che i residui in esame rientreranno nella nozione di sottoprodotto, e, come tali, esclusi dall’applicazione della disciplina sui rifiuti, ogni qualvolta risultino in concreto, contemporaneamente e cumulativamente sussistenti tutti i requisiti e le condizioni elencate nell’art. 184-bis sopracitato, secondo una valutazione effettuata caso per caso e non operabile in astratto.
Conclusivamente, la disposizione censurata, operando una esclusione dei residui vegetali sottoposti ad abbruciamento dalla disciplina sui rifiuti a priori ed in via generale, contrasta con la disciplina nazionale di riferimento contenuta nel d.lgs. n. 152/2006 e con la identica disciplina della Direttiva 2008/98/CE, e quindi viola l’art. 117, comma 1 e comma 2, lettera s) della Costituzione.
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