Dettaglio Legge Regionale

Modifica alla legge regionale n. 32 del 31 luglio 2007 recante “Norme regionali in materia di autorizzazione, accreditamento istituzionale e accordi contrattuali delle strutture sanitarie e socio-sanitarie pubbliche e private” e modifica alla legge regionale n. 64 del 18.12.2012. (17-4-2014)
Abruzzo
Legge n.21 del 17-4-2014
n.48 del 28-4-2014
Politiche socio sanitarie e culturali
20-6-2014 / Impugnata
La legge della regione Abruzzo 17 aprile 2014, n. 21, “Modifica alla legge regionale 31 luglio 2007, n. 32 recante "Norme regionali in materia di autorizzazione, accreditamento istituzionale e accordi contrattuali delle strutture sanitarie e socio-sanitarie pubbliche e private" e modifica alla legge regionale 18 dicembre 2012, n. 64”, presenta i seguenti profili d’illegittimità costituzionale:

- l’art. 1, comma 1, modifica l’art. 2, c. 1, lett. e), della l. r. n. 32/2007, che prevede l’autorizzazione per gli studi medici, odontoiatrici e delle professioni sanitarie che erogano le prestazioni di chirurgia ambulatoriale elencate nell’allegato B4 della l. r. n. 20 del 2006, ovvero le procedure diagnostiche e terapeutiche di particolare complessità o che comportino un concreto rischio per la sicurezza del paziente.
In particolare l’art. 1, comma 1, in esame sostituisce l’allegato B4 della l. r. n. 20 del 2006 con un nuovo allegato A.
A seguito di analitico confronto tra i due elenchi di procedure, si rileva che nel nuovo allegato A risultano eliminate molte delle procedure chirurgiche presenti nel precedente allegato B4 e che le procedure eliminate rappresentano un ventaglio di prestazioni di chirurgia ambulatoriale, erogabili nell’ambito di diverse discipline, tra le quali la chirurgia plastica e l’odontoiatria.
Ne consegue che gli studi che erogano le prestazioni non più ricomprese nel vigente allegato A, vengono ad essere esonerati dalla procedura di autorizzazione di cui al citato art. 2, comma 1, lett. e), della legge regionale 32/2007, ponendosi in tal modo in contrasto con i principi fondamentali in materia di tutela dalla salute volti ad assicurare l’idoneità e la sicurezza delle cure di cui all’art. 8-ter, comma 2, del d. lgs. 502/92, in violazione dell’art. 117, terzo comma, Cost.
Tale norma statale stabilisce infatti la necessità dell’autorizzazione per l'esercizio delle attività sanitarie disponendo che “l'autorizzazione all'esercizio di attività sanitarie è, altresì, richiesta per gli studi odontoiatrici, medici e di altre professioni sanitarie, ove attrezzati per erogare prestazioni di chirurgia ambulatoriale, ovvero procedure diagnostiche e terapeutiche di particolare complessità o che comportino un rischio per la sicurezza del paziente”.
In considerazione dell’invasività e della delicatezza di talune delle prestazioni che vengono espunte dall’elenco, risulta evidente il rischio per la salute pubblica derivante dalla sottrazione delle stesse al regime di autorizzazione (si pensi, a titolo di esempio, che dal novero degli interventi odontoiatrici vengono eliminate le seguenti prestazioni: “Estrazione di radice residua; altra estrazione chirurgica di dente; riparazione di dente mediante otturazione; riparazione di dente mediante intarso; applicazione di corona; inserzione di ponte fisso; inserzione di ponte rimovibile; altra riparazione dentaria; impianto di dente; impianto di protesi dentaria; terapia canalare; terapia scanalare con irrigazione; terapia canalicolare con apicectomia; apicectomia; incisione di gengiva e di osso alveolare; biopsia della gengiva; biopsia dell'alveolo; altre procedure sui denti, gengive o alveoli; gengivoplastica; altri interventi sulla gengiva; alveolo plastica; esposizione chirurgica di dente; applicazione di sussidio ortodontico; altro intervento ortodontico”).
Anche la Corte Costituzionale, con sentenze n. 150/2010 e n. 245/2010, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale di alcune disposizioni regionali (art. 3, l.r. Puglia n. 45/2008 e art. 1, comma 1, l. r. Abruzzo n.19/2009), che prevedevano l’esclusione dal regime dell’autorizzazione per gli studi medici e per gli studi odontoiatrici privati che non intendevano chiedere l’accreditamento istituzionale. La Consulta ha rilevato che le citate disposizioni regionali disattendevano il principio fondamentale dettato dagli artt. 8, comma 4, e 8-ter del d.lgs. n. 502 del 1992, i quali stabiliscono la necessità di tale autorizzazione per gli studi medici ed odontoiatrici privati al fine di «assicurare livelli essenziali di sicurezza e di qualità delle prestazioni, in ambiti nei quali il possesso della dotazione strumentale e la sua corretta gestione e manutenzione assumono preminente interesse per assicurare l’idoneità e la sicurezza delle cure», non rispettando, in tal modo, i limiti imposti dall’art. 117, terzo comma, Cost.
La disposizione regionale in esame, peraltro, sembra far seguito proprio alla citata pronuncia della Corte Costituzionale n. 245/2010, la quale aveva dichiarato, per i sopraindicati motivi, l’incostituzionalità dell’art. l, comma 1, della legge della Regione Abruzzo del 26 settembre 2009, n. 19, nella parte in cui – modificando l’art. 2, comma 2, della legge della Regione Abruzzo n. 32 del 2007 – escludeva dal regime dell’autorizzazione ivi previsto «gli studi privati medici ed odontoiatrici che non intendono chiedere l’accreditamento istituzionale».
Il nuovo intervento regionale in esame appare finalizzato proprio ad eludere il disposto della citata sentenza. Il legislatore regionale, infatti, da un lato ripristina la previsione dell’autorizzazione per gli studi privati medici e odontoiatrici, dall’altro circoscrive l’obbligo di tale autorizzazione solo con riferimento a talune prestazioni, elencate nell’allegato. Quest’ultimo, tuttavia, non annovera la gran parte delle prestazioni tipiche degli studi in questione, il che determina, con riferimento agli stessi, un tale restringimento dell’ambito di applicazione dell’istituto autorizzativo, ancorché formalmente ripristinato, da svuotarne quasi del tutto l’efficacia.
Pertanto l’art. 1, comma 1, della legge regionale in esame, nella parte in cui, con riferimento agli studi medici, odontoiatrici e delle professioni sanitarie, circoscrive l’obbligo di autorizzazione solo a talune specifiche prestazioni, e non già a tutte le prestazioni di chirurgia ambulatoriale e a tutte le procedure diagnostiche e terapeutiche di particolare complessità o che comportino un rischio per la sicurezza del paziente, come previsto dall’articolo 8-ter del d.lgs. n. 502/1992, viola l’art. 117, terzo comma, Cost.

Per i motivi esposti la disposizione regionale indicata deve essere impugnata dinanzi alla Corte Costituzionale ai sensi dell’art. 127 della Costituzione.

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