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Disposizioni per l'assestamento del bilancio annuale 2014 e pluriennale 2014-2016 della Provincia autonoma di Trento (legge finanziaria provinciale di assestamento 2014). (22-4-2014)
Trento
Legge n.1 del 22-4-2014
n.16 del 24-4-2014
Politiche economiche e finanziarie
20-6-2014 /
Impugnata
La legge della Provincia di Trento n. 1 del 22 aprile 2014 recante “Disposizioni per l’assestamento del bilancio annuale 2014 e pluriennale 2014-2016 della provincia autonoma di Trento (Legge finanziaria provinciale di assestamento 2014)” presenta i seguenti profili di illegittimità costituzionale:
- articolo 53 comma 2), lett. a) e b);
- art. 54 comma 5) e comma 8) lett. b).
Le disposizioni sopra indicate utilizzando per l’accesso ai benefici previsti, come indicatore di reddito, l’indicatore della condizione economica familiare (ICEF) contrasta con la normativa ISEE, che all’art. 1 comma 1 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109, stabilisce “criteri unificati di valutazione della situazione economica di coloro che richiedono prestazioni o servizi sociali o assistenziali non destinati alla generalità dei soggetti o comunque collegati nella misura o nel costo a determinate situazioni economiche”.
L’utilizzo dell’ISEE quale strumento di valutazione della situazione economica di coloro che richiedono prestazioni sociali agevolate, costituisce, infatti, livello essenziale delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera m) della Costituzione.
Sebbene, infatti, la norma istitutiva dell'indicatore sia precedente alla riforma del titolo V della Costituzione, la definizione dell'ISEE quale livello essenziale, può considerarsi già implicita nella definizione originaria di strumento di valutazione nazionale attraverso criteri unificati. In tal senso si è anche espresso il Consiglio di Stato nella Sezione Normativa n. 11645/2012 del 6 dicembre 2012, “circa l’inclusione dell’ISEE nella materia dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale” ed affermando inoltre "la determinazione dei livelli essenziali da garantire in maniera uniforme che non deve necessariamente essere contenuta in provvedimenti legislativi statali successivi alla riforma del Titolo V della Costituzione, é stata ricavata anche dal complesso della normativa antecedente, compreso il decreto legislativo n. 109/98, che già prevedeva l’ISEE - l'indicatore della situazione economica equivalente (Cons. Stato, 16 marzo 2011 n. 1607).
Si rileva, peraltro, che la recente giurisprudenza amministrativa (Sentenza Cons. Stato Sez. V, n 1607/2011) ha ritenuto opportuna l’inclusione dell’ISEE, con riferimento alla sua specifica applicazione alle prestazioni socio-sanitarie per i non autosufficienti, nella materia dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale.
Infine, la Corte Costituzionale, con sentenza n. 297 del 2012, ha espressamente inquadrato la disciplina dell’ISEE nella competenza legislativa esclusiva dello Stato prevista dall'art. 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione, in quanto la normativa ISEE determina concretamente il livello di accesso alle prestazioni sociali essenziali, ovvero è “l’indicatore idoneo a costruire un reddito utilizzabile come soglia per l'accesso a prestazioni agevolate di assistenza sociale”. Pertanto tale disciplina, secondo la Corte, si risolve nell’identificazione degli standard strutturali e qualitativi delle prestazioni, da garantire agli aventi diritto su tutto il territorio nazionale.
Per i motivi esposti le disposizioni regionali di cui agli articoli 53 comma 2), lett. a) e b) e 54 comma 5) e comma 8) lett. b) violano l'art. 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione e pertanto devono essere impugnate dinanzi alla Corte Costituzionale ai sensi dell’art. 127 Cost.
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