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Collegato alla legge di bilancio 2014-2016 (30-4-2014)
Basilicata
Legge n.7 del 30-4-2014
n.13 del 30-4-2014
Politiche economiche e finanziarie
20-6-2014 /
Impugnata
La legge della Regione Basilicata n. 7, pubblicata sul B.U.R. n. 13 del 30/04/2014 recante “Collegato alla legge di bilancio 2014-2016” presenta profili di illegittimità costituzionale per gli aspetti di seguito evidenziati:
A) L'articolo 10, commi 2, 3 e 4 della legge in esame apportando modifiche alla legge regionale n. 13 del 2005 recante "Norme per la protezione dei boschi dagli incendi" viola la normativa di cui al decreto legislativo n. 152 del 3 aprile 2006 “"Norme in materia ambientale" (cd. codice dell’Ambiente). In particolare le disposizioni in parola modificano gli articoli 7 e 8 della legge regionale n. 13/2005 ed a seguito di tale modifica si segnala che:
- il comma 2 del predetto art. 10 nel modificare l’art. 7, lett. b), comma 2 della legge regionale n. 13/2005, prevede una deroga al divieto di eliminare i residui vegetali provenienti dai lavori di forestazione, mediante abbruciamento, valida solo dall'alba al tramonto e nelle giornate senza vento in esecuzione di Piani di Forestazione nel rispetto di quanto previsto dall’art. 8 comma 8 della legge regionale n. 13/2005;
- il successivo comma 4 del medesimo articolo 10 nel modificare l’art. 8, comma 8 della legge regionale n. 13/2005, consente la combustione dei residui vegetali derivanti dall'attuazione dei soli piani di forestazione, subordinatamente ad alcune condizioni poste "a tutela della salute e dell'ambiente”.;
- il comma 3 del medesimo articolo 10, infine, prevede la modifica dell'articolo 8, comma 3 della legge regionale n. 13/2005, consentendo l'abbruciamento dei residui della potatura delle coltivazioni legno” e dei complessi boscati, anche se solo “per esigenze di carattere fitosanitario al fine di eliminare fonti di diffusione di organismi nocivi per le piante e per l'uomo, nonché i casi in cui il loro accumulo possa provocare un rischio per gli incendi”.
Le fattispecie introdotte dalla norma esaminata sono in contrasto con l'articolo 185, comma 1, lettera f) del Decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152 e s.m.i. che esclude dal campo di applicazione della normativa sui rifiuti “paglia, sfalci e potature, nonché altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso utilizzati in agricoltura, nella selvicoltura o per la produzione di energia da biomassa, mediante processi o metodi che non danneggiano l'ambiente né mettono in pericolo la salute umana". Dunque, tali materiali vegetali per poter essere esclusi dal campo di applicazione della parte IV del D.lgs. 152/2006 (norme in materia di gestione dei rifiuti e di bonifica dei siti inquinati) dovranno essere riutilizzati in attività agricole o impiegati in impianti aziendali per produrre energia, calore e biogas e soddisfare le condizioni previste dall'art 184-bis del medesimo D.Lgs. 152/2006, che ha dato attuazione alla direttiva comunitaria 2008/98/CE (articolo 2, lettera f). L'articolo 185 del citato D.lgs. richiede, inoltre, l'utilizzo di processi o metodi che non danneggino l'ambiente né mettano in pericolo la salute umana.
Di conseguenza, l’art. 10, commi 2, 3 e 4, escludendo i residui vegetali dalla disciplina sui rifiuti, a priori ed in via generale, in mancanza delle caratteristiche per l'esclusione, si pone in contrasto con la disciplina europea e nazionale in materia di rifiuti, infatti i predetti residui possono rientrare nella nozione di sottoprodotto e come tali essere esclusi dall'applicazione della disciplina sui rifiuti, ogni qualvolta risultino in concreto, contemporaneamente e cumulativamente sussistenti tutti i requisiti e le condizioni elencate nell'art. 184-bis del citato decreto legislativo n. 152/2006, secondo una valutazione effettuata caso per caso e non operabile in astratto, tanto meno con legge regionale priva di competenza in materia.
Nel merito, si osserva che la disciplina dei rifiuti, afferendo alla materia di tutela dell'ambiente, è attribuita alla legislazione esclusiva dello Stato e pertanto le Regioni non possono derogare alle norme statali che disciplinano la materia, neppure in via sussidiaria come affermato dalla Corte Costituzionale - sentenza n. 29/2009 - ove si evidenzia che "il carattere trasversale della materia della tutela dell'ambiente, se da un lato legittima la possibilità delle Regioni di provvedere attraverso la propria legislazione esclusiva o concorrente in relazione a temi che hanno riflessi sulla materia ambientale, dall'altro non costituisce limite alla competenza esclusiva dello Stato a stabilire regole omogenee nel territorio nazionale per procedimenti e competenze che attengono alla tutela dell'ambiente e alla salvaguardia del territorio". La stessa sentenza sottolinea, inoltre, che la disciplina dei rifiuti si colloca nell'ambito della tutela dell'ambiente e dell'ecosistema, di competenza esclusiva statale ai sensi dell'art. 117, comma 2, lettera s), della Costituzione, anche se interferisce con altri interessi e competenze" e, pertanto, poiché rientra "in una materia che, per la molteplicità dei settori di intervento, assume una struttura complessa, riveste un carattere di pervasività rispetto anche alle attribuzioni regionali".
Conclusivamente le norme introdotte dall’art. 10, commi 2, 3, e 4 della norma regionale in esame, dettando disposizioni difformi dall'articolo 185, comma 1, lettera f) del D.lgs. 152/2006 che afferisce alla materia della «tutela dell'ambiente e dell'ecosistema» e riproduce la previsione di cui all'articolo 2, lettera f, della direttiva 2008/98/CE, si pone in violazione dell'art. 117, primo e secondo comma, lett. s), Costituzione e per i motivi sopra esposti deve essere impugnata innanzi alla Corte Costituzionale.
L’articolo 29 della legge in esame modifica l’art. 4, comma 1, della precedente l.r. n. 4/2014 che a sua volta prevede il trasferimento del personale a tempo indeterminato della Agenzia della Regione Basilicata per le Erogazioni in Agricoltura (ARBEA) nei ruoli organici della Regione Basilicata o degli enti strumentali regionali, dettando disposizioni di dettaglio per consentire tale trasferimento.
Il predetto art. 29, utilizzando una formulazione molto generica, dispone che nelle predette procedure di trasferimento del personale a tempo indeterminato, sia ricompreso anche altro personale “purché nei ruoli di altra pubblica amministrazione, a tempo determinato”.
La norma regionale in esame nell’estendere la disciplina prevista dall’art. 4, comma 1, della precedente l.r. n. 4/2014, al personale con contratto di lavoro a tempo determinato è illegittima in quanto contrasta con le disposizioni dell’art. 30 del d.lgs n. 165/2001 che, in materia di passaggio diretto di personale tra amministrazioni diverse, dispone che le amministrazioni possono ricoprire posti vacanti in organico mediante passaggio diretto di dipendenti appartenenti alla stessa qualifica in servizio presso altre amministrazioni, che facciano domanda di trasferimento. La stessa norma regionale, inoltre, non rispetta la vigente normativa sui vincoli assunzionali di cui all’art. 76, comma 7, del decreto legge n.112/2008.
La norma viola i principi di cui agli artt. 3 e 97 della Costituzione posti a garanzia dell’eguaglianza, dell’imparzialità e del buon andamento della pubblica amministrazione in quanto prevede l’inquadramento nei ruoli regionali con rapporto di lavoro a tempo indeterminato di personale che attualmente ha un rapporto di lavoro a tempo determinato e che non ha superato un pubblico concorso e l’art. 117, secondo comma, lettera l), della Costituzione, il quale riserva alla competenza esclusiva dello Stato l'ordinamento civile nonché l’art 117, terzo comma, della Costituzione che riserva allo i principi in materia di coordinamento di finanza pubblica.
Infine il medesimo art. 29 laddove non prevede che il trasferimento del personale sia accompagnato dal trasferimento delle relative risorse finanziarie, viola il principio fondamentale del coordinamento della finanza pubblica di cui all’art. 81 Cost., terzo comma.
In conclusione per le esposte motivazioni e le suindicate violazioni l’articolo 10, commi 2, 3 e 4, e l’articolo 29 della legge regionale devono essere impugnati a norma dell’art. 127 della Costituz
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