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Con deliberazione del Consiglio dei Ministri del 30 giugno 2014, è stata impugnata, da parte del Governo, la deliberazione statutaria, pubblicata in seconda lettura sul BUR n. 25 del 9 giugno 2014, recante "Modifiche ed integrazione alla legge regionale 19 ottobre 2004, n. 25 (Statuto della Regione Calabria)"
E' stata sollevata questione di legittimità in merito all'articolo 2, comma 1, lettera c), che aggiunge il comma 4ter all'articolo 35 dello Statuto che, così modificato, prevede che "La nomina ad assessore di componenti del Consiglio regionale comporta la sospensione di diritto dall'incarico di consigliere regionale affidando temporaneamente la supplenza per l'esercizio delle funzioni di consigliere al candidato della stessa lista che ha riportato, dopo gli eletti, il maggior numero di voti".
Tale norma è censurabile in quanto comportando la sospensione di diritto dall'incarico di consigliere regionale e introducendo un meccanismo di supplenza che affida temporaneamente l'esercizio delle funzioni del "consigliere - assessore" al primo dei candidati non eletti della stessa lista, risulta invasiva dell'ambito legislativo che il comma 1, dell'articolo 122 della Costituzione ha inteso riservare al legislatore regionale, nei limiti dei principi fondamentali stabiliti con legge della Repubblica.
Successivamente la Regione Calabria, con delibera di revisione statutaria pubblicata sul BUR n. 22 del 3 aprile 2015 (divenuta L.r. n. 15/2015 - promulgata in data 6 luglio 2015) recante: "Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 19 ottobre 2004, n. 25 (Statuto della Regione Calabria,) ha inteso adeguarsi ai rilievi formulati dal Governo disponendo, all'articolo 2, comma 1, lettera d), l'abrogazione del comma 4ter dell'articolo 35 dello Statuto, introdotto con il citato articolo 2, comma 1 lettera c), oggetto di censura.
Si ritiene, quindi, che siano venuti meno i motivi oggetto del ricorso avanti la Corte Costituzionale e che, pertanto, ricorrano i presupposti per rinunciare al ricorso avverso la delibera legislativa di cui all'oggetto.
30-6-2014 /
Impugnata
La regione Calabria ha approvato in prima lettura il 31 marzo 2014 e confermato in seconda lettura il 3 giugno 2014, a maggioranza assoluta,pubblicato sul B.U.R.C. n. 25 del 9 giugno 2014, il testo di legge di revisione statutaria ai sensi dell’articolo 123 della Costituzione, che prevede all'articolo 1, comma 1 e all'articolo 2, comma 1, lettere a) e b), la riduzione del numero dei componenti del Consiglio regionale e dei componenti della Giunta regionale, come previsto dall'articolo 14, comma 1, lettere a) e b), del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138 (Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo), convertito con modificazioni dalla legge 14 settembre 2011, n. 148.
Tali modifiche sono in linea con quanto stabilito dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 35/2014, che aveva dichiarato l'illegittimità costituzionale della norma statutaria che prevedeva un diverso numero di consiglieri e di assessori regionali di una precedente delibera statutaria non in linea con le disposizioni del citato decreto legge n. 138/2011.
Tuttavia la legge statutaria è censurabile per le seguenti motivazioni:
L'articolo 2, comma 1, lettera c), che aggiunge il comma 4 ter all'articolo 35 dello Statuto, prevede che " La nomina ad assessore di componenti del Consiglio regionale comporta la sospensione di diritto dall'incarico di consigliere regionale affidando temporaneamente la supplenza per l'esercizio delle funzioni di consigliere al candidato della stessa lista che ha riportato, dopo gli eletti, il maggior numero di voti".
Tale norma è censurabile in quanto comportando la sospensione di diritto dall'incarico di consigliere regionale e introducendo un meccanismo di supplenza che affida temporaneamente l'esercizio delle funzioni del "consigliere - assessore" al primo dei candidati non eletti della stessa lista, risulta invasiva dell'ambito legislativo che il comma 1, dell'articolo 122 della Costituzione ha inteso riservare al legislatore regionale, nei limiti dei principi fondamentali stabiliti con legge della Repubblica.
La Corte Costituzionale al riguardo ha chiarito che "non si può pretendere, in nome della competenza statutaria in tema di "forma di governo", di disciplinare la materia elettorale tramite disposizioni statutarie, dal momento che il primo comma dell'art. 123 ed il primo comma dell'articolo 122 sono disposizioni tra loro pariordinate…Anzi, il fatto che la legge statale è chiamata a determinare i principi fondamentali nelle materie di cui al 1° comma dell'articolo 122 della Costituzione, inevitabilmente riduce la stessa possibilità della fonte statutaria di indirizzare l'esercizio della potestà legislativa regionale in questa stessa materia" (sentenza n. 2/2004).
Si aggiunge che la Corte Costituzionale, in sede di scrutinio di analoghe disposizioni introdotte negli statuti dalle regioni Umbria ed Emilia Romagna, le ha dichiarate incostituzionali con sentenze rispettivamente n. 378 e n. 379 del 2004.
In particolare la Corte ha stabilito che nella disciplina dettata dal citato articolo 122 della Costituzione non residuano margini di determinazione per l'autonomia statutaria regionale atteso che il riconoscimento del potere statutario in tema di forma di governo regionale, riconosciuto dall'articolo 123 della Costituzione "è accompagnato dalla previsione dell'articolo 122" e "quindi la disciplina dei particolari oggetti cui si riferisce l'articolo 122 sfugge alle determinazioni lasciate all'autonomia statutaria" (sentenze n. 378 del 2004).
Inoltre , la previsione del "consigliere supplente" viola il principio del divieto di mandato imperativo previsto dall'articolo 67 della Costituzione, in quanto il consigliere supplente è soggetto a revoca da parte del supplito ove questo cessi dalle funzioni di assessore.
Per i suesposti motivi si ritiene, pertanto, di promuovere le questione di legittimità costituzionale della legge regionale in esame dinanzi alla Corte Costituzionale, ai sensi dell'articolo 123 della Costituzione.
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