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Modifiche ed integrazioni alla legge Regionale 7 febbraio 2005, n. 1 (Norme per l'elezione del Presidente della Giunta regionale e del Consiglio regionale). (6-6-2014)
Calabria
Legge n.8 del 6-6-2014
n.25 del 9-6-2014
Politiche ordinamentali e statuti
/ Rinuncia impugnativa
RINUNCIA IMPUGNATIVA
Con deliberazione del Consiglio dei Ministri del 10 luglio 2014 è stata impugnata, da parte del Governo, la legge regionale n. 8/2014 recante: "Modifiche ed integrazioni alla legge Regionale 7 febbraio 2005, n. 1 (Norme per l'elezione del Presidente della Giunta regionale e del Consiglio regionale)”.
E' stata sollevata questione di legittimità in merito all’articolo 1, comma 1, lettera e), che sostituisce il comma 3 dell’articolo 1 della l.r. n. 1/2005 e all’articolo 4, comma 1, lettera e), che modifica la lettera e), del comma 1, dell’articolo 4 della l.r. n. 1/2005 concernenti rispettivamente la soglia di sbarramento del 15% per il riparto dei seggi e l’eventualità che, per mezzo del doppio premio di maggioranza si superi la soglia dei 30 componenti del Consiglio regionale, che costituisce il limite massimo di consiglieri possibile per le regioni come la Calabria con popolazione fino a due milioni di abitanti fissato dall'articolo 14 del decreto legge n. 138/2011, convertito dalla legge n. 148/2011.
Successivamente la Regione Calabria, con la legge regionale n. 19 dell'11 settembre scorso, pubblicata sul B.U.R. N. 43 del 12 settembre 2014, ha inteso adeguarsi ai rilievi formulati dal Governo, ripristinando le percentuali dello sbarramento e dei seggi attribuiti quale premio di maggioranza alle soglie esistenti prima delle modifiche introdotte dalla legge impugnata, ad eccezione della soglia di sbarramento relativa alle coalizioni che viene ridotta dal 15% all’8%.
Inoltre, la riscrittura del comma 3 dell’articolo 1 della legge elettorale regionale n. 1/2005 comporta anche il venir meno dei dubbi sollevati in merito all’interpretazione del concetto di “coalizione”.
Si ritiene, quindi, su parere conforme del Ministero dell'Interno, che siano venuti meno i motivi oggetto del ricorso avanti la Corte Costituzionale e che, pertanto, ricorrano i presupposti per rinunciare al ricorso avverso la legge regionale n. 8/2014, e, conseguentemente alla richiesta dell'applicazione dell'articolo 35 della legge n. 87/1953, così come modificato dall'articolo 9, comma 4, della legge n. 131/2003.
10-7-2014 /
Impugnata
La legge regionale 6 giugno 2014, n. 8 intende apportare delle modifiche ed integrazioni alla legge elettorale regionale n. 1 del 2005, esercitando una competenza legislativa attribuita alle regioni dall’articolo 122, comma 1, della Costituzione. Il sistema di elezione del Presidente e dei consiglieri è oggetto di competenza legislativa concorrente tra lo Stato e la Regione. Infatti, il Parlamento ha adottato in questo senso la legge n. 165/2004, che detta i principi fondamentali della materia.
Pur tuttavia, la legge regionale risulta censurabile per le seguenti motivazioni:
1) L’articolo 1, comma 1 lettera e), che sostituisce il comma 3 dell’articolo 1 della l. r. n. 1/2005, prevede che non siano ammesse al riparto dei seggi “ a) le liste regionali che non abbiano ottenuto nell’intera Regione almeno il 15 per cento dei voti validi o almeno il 4 per cento, se facenti parte di una coalizione; b) le coalizioni che non abbiano ottenuto complessivamente nell’intera Regione almeno il 15 per cento dei voti validi espressi a favore delle stesse.”
Al riguardo si evidenzia, sotto un primo profilo, che l’ introduzione di una soglia di sbarramento per le liste regionali fissata al 15 per cento appare così elevata che può dar luogo ad una distorsione, in concreto, tra i voti espressi e i seggi ottenuti che supera il limite fisiologico insito in qualsiasi sistema elettorale, in violazione del principio di ragionevolezza, principio costituzionalmente garantito ai sensi dell’art. 3 della Costituzione.
Afferma la Corte costituzionale che nonostante al legislatore regionale sia rimesso un ampio margine di discrezionalità nella determinazione del sistema elettorale, questo non può essere considerato esente da controllo, essendo sempre censurabile in sede di giudizio di costituzionalità quando risulti manifestamente irragionevole (Corte cost. sent. N. 1/2014).
Tale disposizione, inoltre, viola il principio di eguaglianza del voto sancito dall'articolo 48, secondo comma, della Costituzione ed altresì di quelli di uguaglianza dei cittadini e di accesso alle cariche elettive in condizioni di parità, di cui agli articoli 3 e 51 della Costituzione.
Più in generale risulta violato anche il principio, enucleato dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 1 del 2014 che impone di assicurare la tutela del diritto inviolabile di voto, pregiudicato (…) da una normativa costituzionale non conforme ai principi costituzionali.
Sotto altro profilo, si evidenzia che la norma in esame, così come formulata, può ingenerare dubbi interpretativi. Infatti, l’introduzione del concetto di “coalizione” (art. 1, comma 1, lettera e) sub a)) senza precisarne la definizione e senza chiarirne doverosamente l'ambito applicativo, facendo sostanzialmente coincidere la coalizione con le liste regionali (in Calabria formate dal solo candidato presidente) collegate con liste presentate nelle circoscrizioni territoriali (provinciali), ingenera incertezza del diritto, con il rischio di determinare insormontabili problemi applicativi, che si riverberano, inevitabilmente, sulla costituzionalità della norma con la conseguente possibile esclusione di molti voti e di numerose liste dal riparto dei seggi sulla base di scelte interpretative non supportate da disposizioni di legge puntuali, in sostanziale violazione degli articoli 3 e 48 della Costituzione sull'uguaglianza dei cittadini e del loro voto, nonché dell'articolo 51 della Costituzione sulla parità di accesso alle cariche elettive. Medesime considerazioni inficiano, altresì, la legittimità della successiva disposizione di cui all’art. 1, comma 1, lettera e) sub b);
2) Analoghi dubbi di legittimità costituzionale suscita la previsione dell'articolo 4, comma 1, lett. e), che innalza dal 55% al 60% il premio di maggioranza ai fini dell'eventuale attribuzione di seggi aggiuntivi da garantire alle liste circoscrizionali collegate con la lista regionale vincente. Si ritiene, infatti, che la possibilità di prevedere seggi aggiuntivi non sia più in linea con lo Statuto della Regione Calabria, come da ultimo modificato, (seppur impugnato recentemente dal Governo per un’altra disposizione,) in relazione al numero di consiglieri fissato in trenta più il Presidente e come, altresì, previsto dalla medesima legge regionale in esame all’articolo 1, comma 1, lettera a).
Tale numero costituisce il limite massimo di consiglieri possibile per le regioni come la Calabria con popolazione fino a due milioni di abitanti, fissato dall'articolo 14 del decreto-legge n. 138 del 2011, convertito dalla legge n. 148/11, il quale prevede che, per il conseguimento degli obiettivi stabiliti nell'ambito del coordinamento della finanza pubblica, le Regioni debbano adeguare, nell'ambito della propria autonomia statutaria e legislativa, i rispettivi ordinamenti alla previsione che il numero massimo dei consiglieri regionali, ad esclusione del Presidente della Giunta regionale, sia uguale o inferiore a 30 per le regioni con popolazione fino a due milioni di abitanti.
Tale disposizione, pertanto, prevedendo la possibilità di seggi aggiuntivi contrasta con il principio fondamentale in materia di coordinamento della finanza pubblica di cui all'articolo 117, comma 3, della Costituzione, di cui è espressione il decreto legge succitato n. 138/2011, che detta parametri diretti esplicitamente al “conseguimento degli obiettivi stabiliti nell’ambito del coordinamento della finanza pubblica”(primo alinea dell’art. 14, comma 1, del decreto legge n. 138/2011), al quale le regioni debbono adeguarsi.
Al riguardo deve escludersi che le regioni possano derogare a tale limite individuato dalla Corte costituzionale come principio di coordinamento della finanza pubblica - rientrante nelle materie di legislazione concorrente ai sensi dell'articolo 117, comma 3 della Costituzione - che "nel quadro della finalità generale del contenimento della spesa pubblica, stabilisce, in coerenza con il principio di eguaglianza, criteri di proporzione tra elettori, eletti e nominati”. "In particolare, la norma statale fissando un rapporto tra il numero degli abitanti e quello dei consiglieri, e quindi tra elettori ed eletti ( … ), mira a garantire proprio il principio in base al quale tutti i cittadini hanno il diritto di essere ugualmente rappresentati. " (Sent. N. 35/2014.)
Si ritiene, pertanto, di sollevare la questione di legittimità costituzionale della legge regionale in esame dinanzi alla Corte costituzionale e stante la delicatezza della materia e le imminenti elezioni regionali, a fronte delle dimissioni del Presidente della Giunta regionale, si ritiene ricorrano i requisiti per l’applicazione dell’articolo 35 della legge n. 87/1953, così come modificato dall’articolo 9, comma 4, della legge n. 131/2003, in considerazione del fatto che un'eventuale illegittimità delle disposizioni impugnate comporterebbe l'annullamento del risultato elettorale.
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