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Referendum consultivo sull'autonomia del Veneto. (19-6-2014)
Veneto
Legge n.15 del 19-6-2014
n.62 del 24-6-2014
Politiche ordinamentali e statuti
8-8-2014 /
Impugnata
La legge in esame prevede che il Presidente della Giunta regionale sia autorizzato ad instaurare con il Governo un negoziato volto a definire il contenuto di un referendum consultivo finalizzato a conoscere la volontà degli elettori del Veneto circa il conseguimento di ulteriori forme di autonomia della Regione. Inoltre, prevede che il Presidente della Giunta regionale, qualora il negoziato non giunga a buon fine entro il termine di 120 giorni, sia autorizzato ad indire un referendum consultivo per conoscere la volontà degli elettori in ordine a 5 quesiti finalizzati a trasformare la Regione Veneto in regione a statuto speciale, detentrice di almeno l'80% del gettito fiscale.
Tuttavia la legge regionale risulta censurabile per le seguenti motivazioni:
- L'articolo 1, ed il correlato articolo 2, con il quale viene autorizzato il Presidente della Giunta regionale ad instaurare con il Governo un negoziato volto a definire il contenuto di un referendum consultivo finalizzato al conseguimento di ulteriori forme di autonomia della Regione, risulta in contrasto con l'articolo 116, comma 1, della Costituzione, che individua specificamente quali siano le regioni che dispongono di forme e condzioni particolari di autonomia, secondo i rispettivi statuti speciali adottati con legge costituzionale, nonché con l'articolo 116, comma 3 della Costituzione in base al quale "ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia, concernenti le materie di cui al terzo comma dell'articolo 117 e le materie indicate dal secondo comma del medesimo articolo alle lettere l), limitatamente all'organizzazione della giustizia di pace, n) e s), possono essere attribuite ad altre Regioni, con legge dello Stato, su iniziativa della Regione interessata, sentiti gli enti locali, nel rispetto dei principi di cui all'articolo 119. La legge è approvata dalle Camere a maggioranza assoluta dei componenti, sulla base di intesa fra lo Stato e la Regione interessata", indicando un percorso normativo "rinforzato".
La Corte Costituzionale ha tradizionalmente ribadito il principio che nel nostro sistema le scelte fondamentali della comunità nazionale, che inseriscono al patto costituzionale, sono riservate alla rappresentanza politica, sulle cui determinazioni il popolo non può intervenire se non nelle forme tipiche previste dall'articolo 138 della Costituzione (sent. 496/2000).
Vengono in rilievo, in proposito, i principi enunciati dalla Consulta in ordine ai limiti dei referendum consultivi regionali che seppure “ sul piano giuridico formale non sono vincolanti e non concorrono a formare la volontà degli organi che li hanno indetti, restano, però, espressione di una partecipazione politica popolare (…) che ha una spiccata valenza politica ed ha rilievo sul piano della (…) connessa responsabilità politica, quale espressione di orientamenti e di valutazioni in ordine ad atti che l'organo predetto intende compiere. Il loro esito potrebbe condizionare gli atti da compiersi in futuro e le scelte discrezionali che spettano a determinati organi centrali(…). Rispetto ai referendum consultivi regionali, si pongono necessariamente dei limiti, proprio per evitare il rischio di influire negativamente sull'ordine costituzionale e politico dello Stato” (Sent. n. 256/1989).
Inoltre, i quesiti referendari di cui all'articolo 2, comma 1, che riguardano la richiesta di particolari forme e condizioni di autonomia nonché incidono sulla materia tributaria, si pongono in contrasto con il citato articolo 116, commi 1 e 3 della Costituzione nonché con l'articolo 119 Cost., in base al quale le regioni stabiliscono e applicano tributi ed entrate proprie, in armonia con la Costituzione e secondo i principi di coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario e con l'articolo 117, comma 2, lettera e), che attribuisce competenza esclusiva allo Stato in materia di sistema tributario e perquazione delle risorse finanziarie. Si pongono altresì in contrasto con con l'articolo 117, comma 3 Cost., in materia di coordinamento di finanza pubblica.
Infine, i citati quesiti referendari si pongono in contrasto con l'articolo 27 della legge regionale statutaria n. 1/2012 (Statuto del Veneto), che dispone al comma 3 che "Non è ammesso referendum consultivo nei casi previsti dall'articolo 26, commi 4 e 5", per i quali non è ammessa l'indizione del referendum sulle leggi tributarie e di bilancio e sulle leggi e gli atti regionali i cui contenuti costituiscono adempimento di obblighi costituzionali, internazionali, europei, e che sono comunque inammissibili le richieste di referendum aventi quesiti non omogenei.
In definitiva, sebbene la consultazione popolare non sia produttiva di effetti giuridici vincolanti, e il Governo e il Parlamento non siano giuridicamente vincolati a far propri i contenuti delle proposte regionali, l'acquisizione del parere del corpo elettorale regionale sull'attibuzione di forme di autonomia non previste dall'attuale sistema costituzionale, non appare legittima. La stessa Corte Costituzionale (sent. 365/2007), pur riconoscendo che "sia opportuno un ampio e libero dibattito nell'opinione pubblica relativamente alla eventuale modificazione delle norme più importanti per la vita della comunità…" ha precisato che "…al tempo stesso esiste nel nostro ordinamento costituzionale una intensa istanza protettiva delle fonti superiori finalizzate a garantire la piena ed effettiva libertà della rappresentanza politico-parlamentare nell'esercizio dei supremi poteri normativi, che non può essere condizionata da atti e procedure formali non previsti dall'ordinamento costituzionale, seppur giuridicamente non vincolanti".
Da quanto sopra, emerge il contrasto degli articoli 1 e 2 della legge regionale non solo con gli articoli 116 e 117 della Costituzione, ma anche con l’articolo 119 (autonomia di entrata e di spesa degli enti territoriali) nonché con l’art. 5 Cost. (unità e indivisibilità della Repubblica).
Infine, non trascurabili appaiono anche le ricadute sul piano dell’eguaglianza (art. 3 Cost.) e gli effetti emulativi (da parte di altre regioni a statuto ordinario, che potrebbero avanzare rivendicazioni analoghe a quelle della regione Veneto).
Alla luce dei motivi sopra esposti, si ritiene di promuovere la questione di legittimità costituzionale dinanzi alla Corte Costituzionale della legge regionale in esame per violazione degli articoli 3, 5, 116, 117 e 119 della Costituzione, nonché degli articoli 26 e 27 dello Statuto regionale.
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