Dettaglio Legge Regionale

Modifica della legge regionale 28 dicembre 1993, n. 60 "Tutela degli animali d'affezione e prevenzione del randagismo" e successive modificazioni. (19-6-2014)
Veneto
Legge n.17 del 19-6-2014
n.62 del 24-6-2014
Politiche socio sanitarie e culturali
31-7-2014 / Impugnata
La legge della regione Veneto n. 17 del 19/06/2014, recante “Modifica della legge regionale 28 dicembre 1993, n. 60 ‘Tutela degli animali d'affezione e prevenzione del randagismo’ e successive modificazioni”presenta i seguenti profili d’illegittimità costituzionale.

- L’articolo 2, nel modificare l’articolo 8 della legge regionale 28 dicembre 1993, n. 60 (recante norme in materia di “Tutela degli animali d’affezione e prevenzione del randagismo”), introduce i commi 6-bis e 6-ter, prevedendo, al comma 6-bis, che la Giunta regionale, “emana apposite indicazioni tecniche aventi ad oggetto specifici requisiti delle strutture e delle recinzioni volte al ricovero dei cani e dei gatti e le modalità di custodia degli animali di affezione, con disposizioni specifiche per la custodia dei cani da parte dei privati” e, al comma 6-ter, che “Le strutture e le recinzioni, realizzate secondo le modalità di cui al comma 6-bis, sono sempre consentite, anche in deroga alla normativa regionale e agli strumenti territoriali, ambientali, urbanistici ed edilizi”.
Tale comma 6-ter di nuova introduzione, nella parte in cui consente la costruzione di strutture e recinzioni anche in deroga agli strumenti ambientali, eccede dalle competenze regionali e invade viola competenza riservata alla legislazione statale in materia di tutela dell’ambiente dall’articolo 117, comma 2, lett. s), Cost.

Occorre premettere che la giurisprudenza della Corte Costituzionale è costante nell’affermare che “la tutela dell’ambiente rientra nelle competenze legislative esclusive dello Stato e che, pertanto, le disposizioni legislative statali adottate in tale ambito fungono da limite alla disciplina che le Regioni, anche a statuto speciale, dettano nei settori di loro competenza, essendo ad esse consentito soltanto eventualmente di incrementare i livelli della tutela ambientale, senza però compromettere il punto di equilibrio tra esigenze contrapposte espressamente individuato dalla norma dello Stato” (sentenza n. 300, n. 145 e n. 58 del 2013, n. 66 del 2012, n. 225 del 2009).
Pertanto, alla luce delle precedente considerazioni, si deve sottolineare il generale difetto di competenza del legislatore regionale in quanto non gli è consentito prevedere deroghe agli strumenti ambientali in forza dell’articolo 117, comma 2, lett. s) della Costituzione che rimette alla competenza esclusiva statale la materia dell’ambiente e dell’ecosistema.

Più precisamente, l’articolo 2, introducendo il comma 6-ter che consente “la costruzione di strutture e recinzioni anche in deroga agli strumenti ambientali”, si pone in contrasto con le seguenti specifiche normative nazionali.

a) La deroga introdotta dal citato comma 6-ter non può riguardare le aree appartenenti alla rete natura 2000 (SIC/ASC/ZPS) in quanto la Direttiva 92/43/CEE “Habitat” non ammette deroghe al proprio articolo 6, recepito dall’articolo 5 del D.P.R. 357/1997, in materia di Valutazione di Incidenza.
Il menzionalo articolo 5 del DPR 357/97 prevede l’assoggettamento alla Valutazione di Incidenza Ambientale di ogni piano/progetto/intervento non direttamente connesso alla gestione dei siti natura 2000.
Tale procedura deve essere espletata per ogni piano e intervento che possa incidere sullo stato di conservazione dei siti della rete natura 2000 al fine di verificare che gli interventi non generino interferenze sul mantenimento dello stato di conservazione soddisfacente del sito.
Pertanto, il comma 6-ter in questione, nella parte in cui consente la realizzazione delle citate strutture anche laddove le misure di conservazione delle aree Natura 2000 non lo consentono, o laddove i piani di gestione del sito vietano l’edificazione, si pone in contrasto sia con il citato articolo 5 dPR n. 357/1997, che ha recepito l’articolo 6 della Direttiva 92/43/CEE “Habitat”, afferente alla materia della tutela dell’ambiente e dell’ecosistema, per la quale lo Stato ha competenza legislativa esclusiva, violando in tal modo l’art. 117, secondo comma, lett. s), Cost., sia con la citata normativa europea, violando in tal modo l’art. 117, primo comma, Cost.

b) Inoltre, la deroga prevista dalla normativa regionale si pone in contrasto con la disciplina statale ambientale di riferimento in quanto consente gli interventi sopra menzionati anche in violazione delle prescrizioni più restrittive contenute negli atti di pianificazione di bacino, i quali, ai sensi dell’art. 65, commi 4, 5 e 6 del D. Lgs. 153/2006 hanno carattere vincolante per le amministrazioni ed enti pubblici e sono sovraordinate ai piani territoriali e ai programmi regionali.
Detto altrimenti, il comma 6-ter risulta illegittimo, per violazione dell’art. 117, secondo comma, lett. s) della Cost., nella parte in cui non prevede l’esclusione delle menzionate strutture in tutti i casi in cui le norme di attuazione dei piani di bacino o la normativa di salvaguardia vietano tale tipologia di interventi o, più in generale, nelle aree ad alto (elevato e molto elevato) rischio idrogeologico, nelle quali gli strumenti di pianificazione non consentono l’edificazione.

c) Infine, il medesimo comma 6-ter risulta anche in contrasto con gli articoli 11 e 12 della legge 394/91, in materia di aree protette, nella parte in cui prevede una deroga generalizzata, potenzialmente incompatibile con le previsioni contenute sia nel regolamento che nel piano del parco.
In primo luogo, l’articolo 11, comma 2, della legge da ultimo citata dispone espressamente che sia il regolamento ad individuare la tipologia e le modalità di costruzione di opere e manufatti, allo scopo di garantire il rispetto delle caratteristiche naturali, paesistiche, antropologiche, storiche e culturali locali proprie di ogni parco.
In secondo luogo, l’articolo 12, affida la tutela dei valori naturali ed ambientali, nonché storici, cultuali, antropologici e tradizionali al piano del parco. Tale strumento disciplina l’organizzazione generale del territorio e la sua articolazione in aree o parti caratterizzate da forme differenziate di uso, godimento e tutela. Più precisamente, il piano suddivide il territorio in base al diverso grado di protezione, e prevede aree nelle quali l’ambiente naturale è conservato nella sua integrità (riserve integrali) o nelle quali è vietato costruire nuove opere edilizie, ampliare le costruzioni esistenti, eseguire opere di trasformazione del territorio (riserve generali orientate) senza possibilità di deroghe.
Alla luce delle precedenti considerazioni, l’articolo 2 della legge regionale in esame, aggiungendo il comma 6-ter all’art. 8 della l. r. n. 60/1993, detta disposizioni difformi sia dalla normativa statale di riferimento afferente alla materia della tutela dell’ambiente e dell’ecosistema per la quale lo Stato ha competenza legislativa esclusiva, sia dalla sopra citata normativa europea, in violazione dell’art. 117, primo comma e secondo comma, lett. s), della Costituzione.

Per i motivi esposti la disposizione sopra indicata deve essere impugnata ai sensi dell’art.127 Cost.

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