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Modificazioni alle leggi regionali 27 maggio 1994, n. 18 (Deleghe ai Comuni della Valle d’Aosta di funzioni amministrative in materia di tutela del paesaggio), 6 aprile 1998, n. 11 (Normative urbanistica e di pianificazione territoriale della Valle d’Aosta), e 8 settembre 1999, n. 27 (Disciplina dell’organizzazione del servizio idrico integrato). Proroga straordinaria dei termini di inizio e di ultimazione dei lavori dei titoli abilitativi edilizi. (30-6-2014)
Valle Aosta
Legge n.5 del 30-6-2014
n.28 del 15-7-2014
Politiche infrastrutturali
10-9-2014 /
Impugnata
La legge della Regione Autonoma Valle d’Aosta 30 giugno 2014, n. 5, presenta profili di illegittimità costituzionale con riferimento all’articolo 5, che, modificando l’articolo 5 della legge regionale 8 settembre 1999, n. 27, prevede che “La Giunta regionale, sentite le Commissioni consiliari competenti e d’intesa con il Consiglio permanente degli enti locali (CPEL), definisce i modelli tariffari del ciclo idrico relativi all’acquedotto e alla fognatura, tenendo conto della qualità della risorsa idrica e del servizio fornito nonché della copertura dei costi di investimento e di esercizio, nel rispetto dei principi europei e statali vigenti in materia”.
Tale previsione viola il riparto di competenze stabilito dall’art. 117, comma 2, lett. e) e lett. s) della Costituzione.
Per consolidata giurisprudenza costituzionale, infatti, dall’interpretazione letterale e sistematica degli articoli 154, 155 e 161 del d.lgs n. 152/2006 si evince che la determinazione delle tariffe per i servizi idrici deve essere ricondotta alle materie “tutela della concorrenza” e “tutela dell’ambiente” (v., ex multis, C. Cost. sent. n. 246/2009; 307/2009; 29/2010; 142/2010; 67/2013), e tale riparto di competenze vale anche per le regioni a statuto speciale, con la sola esclusione delle province autonome di Trento e Bolzano (cfr. C. Cost. sent. n. 412/1994; 233/2013; 137/2014).
Al riguardo, occorre precisare che, benché lo Statuto della Regione Valle d’Aosta e le relative norme di attuazione rechino molteplici disposizioni afferenti alle acque pubbliche – fatte salve anche nel nuovo contesto -, non si rinviene, in tale corpo normativo, una disposizione che stabilisca o fondi la competenza legislativa esclusiva della Regione per la disciplina della materia tariffaria che, come anticipato, è strettamente connessa alla tutela della concorrenza e dell’ambiente. Ad ulteriore conferma di ciò è utile osservare che il decreto legge n. 201 del 2011, nell’attribuire all’Autorità “le funzioni attinenti alla regolazione e al controllo dei servizi idrici”, ha precisato che tali funzioni “vengono esercitate con i medesimi poteri attribuiti all’Autorità stessa dalla legge 14 novembre 1995, n. 481 (art. 21, comma 19, d.l. n. 201/2011). Tanto la l. n. 481/1995 che l’art. 10, comma 11 ss., d.l. n. 70/2011 e l’art. 21, comma 19, della l.n. 201 del 2011, costituiscono norme fondamentali di riforma economico-sociale della Repubblica, che, in quanto tali, vincolano anche la Regione Valle d’Aosta, ai sensi dell’articolo 2 del proprio Statuto speciale.
Ciò appare chiaro dalla stessa formulazione dell’articolo 1, comma 1, della l. n. 481/1995, che configura l’esercizio dei poteri di regolazione delle Autorità indipendenti come funzionale a garantire livelli minimi delle prestazioni e dei servizi pubblici “in modo omogeneo sull’intero territorio nazionale”. Per assicurare il raggiungimento e il rispetto di questi livelli minimi le Autorità sono dotate di specifici poteri di regolazione e controllo a tutela degli utenti, compreso l’importante potere di irrogare sanzioni nei confronti di tutti gli esercenti i servizi che si rendono responsabili di violazioni della regolazione e controllo a tutela degli utenti (art. 2, comma 20, l. n. 481/1995). L’impossibilità di applicare queste previsioni sul territorio della Valle d’Aosta priverebbe gli utenti di quella Regione delle tutele e dei livelli minimi delle prestazioni previsti per tutti gli utenti presenti in Italia, anche tenendo conto che, come chiarito dalla Corte Costituzionale nella sentenza n. 41/2013, “l’istituzione di un’Autorità indipendente è tesa a ridurre le criticità che potrebbero derivare dalla commistione, in capo alle medesime amministrazioni, di ruoli tra loro incompatibili, introducendo una distinzione tra soggetti regolatori e soggetti regolati”.
Le suesposte considerazioni sono altresì confermate dal fatto che i poteri di regolazione tariffaria intestati all’Autorità dalla legge n. 481 del 1995 – che sono i medesimi esercitati anche nel settore del servizio idrico integrato, per effetto del disposto dell’art. 21, comma 19, del d.l. n. 201/2011 – hanno sempre trovato e trovano pacifica applicazione, nei settori dell’energia elettrica e del gas, “Aggiornamento delle tariffe per l’anno 2014 e altre disposizioni in materia di tariffe per i servizi di distribuzione e misura del gas”), così come in tutte le altre Regioni a statuto speciale, dispiegandosi sull’intero territorio nazionale a tutela delle dinamiche concorrenziali e dei livelli minimi di qualità dei servizi da garantire a tutti gli utenti presenti in Italia.
Da questo punto di vista, la sottrazione della Regione Valle d’Aosta dall’ambito di applicazione della regolazione nazionale indipendente potrebbe determinare effetti a catena rispetto a tutte le altre regioni a Statuto speciale – quali la Sicilia e la Sardegna – in cui la regolazione nazionale del servizio idrico integrato ha sempre trovato e trova pacifica applicazione, e rispetto alle quali l’Autorità è fortemente impegnata, nell’esercizio dei propri poteri e in stretta collaborazione con le autorità statali (Prefetture) e locali competenti (Regioni ed Enti locali), per superare situazioni di grave criticità idrica, a tutela dell’ambiente, degli utenti e dei livelli minimi di qualità dei servizi ad essi resi.
Spetta dunque allo Stato e, in particolare, all’Autorità per l’energia elettrica, il gas e il sistema idrico (art. 10, comma 14, d.l. n. 70/2011; art. 21, comma 19, d.l. n. 201/11; art. 3, d.p.c.m. 20 luglio 2012; art. 2, comma 12, l. n. 481/1995), la funzione di “predisporre il metodo tariffario per la determinazione, con riguardo a ciascuna delle quote in cui tale corrispettivo si articola, della tariffa del servizio idrico integrato, sulla base della valutazione dei costi e dei benefici dell’utilizzo delle risorse idriche e tenendo conto, in conformità dei principi stabiliti dalla normativa comunitaria, sia del costo finanziario della fornitura del servizio che dei relativi costi ambientali e delle risorse, affinché sia pienamente realizzato il principio del recupero dei costi ed il principio “chi inquina paga” (cfr. art. 10, comma 14, d.l. n. 70/2011), nonché il compito di “e) approvare le tariffe predisposte dalle autorità competenti”, verificando dunque ex post il rispetto dei criteri tariffari dalla stessa definiti.
Pertanto, l’articolo 5 della l.r. Valle d’Aosta n. 5/2014, nella parte in cui attribuisce alla Giunta Regionale il compito di definire i modelli tariffari del ciclo idrico relativi all’acquedotto e alla fognatura, viola le competenze dello Stato in materia di tutela della concorrenza e di tutela dell’ambiente previste dall’articolo 117, comma 2, lett. e) ed s), della Costituzione, invadendo la potestà del medesimo in ordine alla determinazione delle tariffe per i servizi idrici tramite la lesione delle menzionate norme interposte.
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