Dettaglio Legge Regionale

XI legislatura - 16° provvedimento di riconoscimento di debiti fuori bilancio ai sensi dell’articolo 73, comma 1, lettere a) ed e), del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2014, n. 126 e disposizioni diverse. (4-7-2023)
Puglia
Legge n.19 del 4-7-2023
n.64 del 6-7-2023
Politiche economiche e finanziarie
3-8-2023 / Impugnata
La legge della regione Puglia n. 19 del 04/07/2023 recante “XI legislatura - 16° provvedimento di riconoscimento di debiti fuori bilancio ai sensi dell’articolo 73, comma 1, lettere a) ed e), del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2014, n. 126 e disposizioni diverse”, presenta i seguenti profili di illegittimità costituzionale.

§§§

L' art. 4 della legge regionale in oggetto, recante “Parcheggi a uso pubblico e temporaneo”, prevede che “Sino al 31 dicembre 2023, le aree a parcheggio a uso pubblico e temporaneo non superiore a centoventi giorni, comprese tra le attività di cui all’articolo 6, comma 1, lettera e-bis)), del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia), sono escluse dalle procedure di valutazione ambientale e paesaggistica a condizione che entro e non oltre trenta giorni dal termine del relativo utilizzo sia garantito il ripristino dello stato dei luoghi”.

Tale disposizione, nella parte in cui esclude determinati interventi dalle procedure di valutazione ambientale e paesaggistica, si pone in contrasto con l'articolo 117, secondo comma, lett. s), della Costituzione. Introducendo una deroga alle disposizioni relative all' autorizzazione paesaggistica, invero, la disposizione in argomento disciplina una materia di competenza esclusiva dello Stato e si pone in contrasto con l'articolo 146 del d.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, recante " Codice dei beni culturali e del paesaggio", relativo alla disciplina dell'autorizzazione paesaggistica.

La norma, inoltre, si pone in contrasto con quanto stabilito dal d.p.r. n. 380 del 6 giugno 2001 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia) il cui articolo 6, comma 1, nell'elencare le casistiche degli interventi eseguibili senza titolo abilitativo (tra cui la fattispecie della lettera e­ bis), stabilisce che devono comunque essere rispettate le altre normative di settore aventi incidenza sulla disciplina dell'attività edilizia tra cui, in particolare, le disposizioni contenute nel Codice dei beni culturali e del paesaggio.

Sotto altro profilo, la disposizione in esame presenta ulteriori profili di illegittimità costituzionale per violazione dell’articolo 117, secondo comma, lett. s) della Costituzione con riferimento alla materia dell’ambiente e dell’ecosistema.
Al riguardo si ricordano preliminarmente gli insegnamenti della Corte costituzionale, secondo cui la materia della “tutela dell’ambiente e dell’ecosistema” non costituisce una materia in senso tecnico, «[…] dal momento che non sembra configurabile come sfera di competenza statale rigorosamente circoscritta e delimitata, giacché, al contrario, essa investe e si intreccia inestricabilmente con altri interessi e competenze» (Cfr. Sentenza n. 407 del 2002). L’ambiente è un «[…] valore costituzionalmente protetto, che, in quanto tale, delinea una sorta di materia “trasversale”, in ordine alla quale si manifestano competenze diverse, che ben possono essere regionali, spettando allo Stato le determinazioni che rispondono ad esigenze meritevoli di disciplina uniforme sull’intero territorio nazionale» (Cfr. sentenze n. 171 del 2012 e n. 407 del 2002; nello stesso senso, Sentenza n. 210 del 2016). In questo modo, è possibile che «[…] la disciplina statale nella materia della tutela dell’ambiente venga a funzionare come un limite alla disciplina che le Regioni e le Province autonome dettano in altre materie di loro competenza, salva la facoltà di queste ultime di adottare norme di tutela ambientale più elevata nell’esercizio di competenze, previste dalla Costituzione, che concorrano con quella dell’ambiente» (Cfr. Sentenza n. 199 del 2014).

In particolare, per quanto concerne l’articolo 4 in esame, va ricordato il disposto dell’Allegato IV alla Parte II del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, (rubricato “Progetti sottoposti alla Verifica di assoggettabilità di competenza delle regioni e delle province autonome di Trento e Bolzano”), che, al punto 7 (Progetti di infrastrutture) dispone che sono sottoposti a verifica di assoggettabilità a VIA i parcheggi di uso pubblico con capacità superiori a 500 posti auto.

Orbene, poiché la normativa proposta, per come formulata, non effettua alcun riferimento al numero specifico di posti auto, ne consegue che la medesima esorbita dalle competenze regionali ponendosi in palese contrasto con la normativa statale e, in particolare, con quanto disposto nel succitato Allegato IV al decreto legislativo n. 152 del 2006.

Alla luce di tutto quanto sopra e per i motivi ivi indicati, l’articolo 4 della legge regionale in oggetto si pone in contrasto con l’articolo 117, secondo comma lett. s) della Costituzione, in relazione all’articolo 146 del d.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 e dell’articolo 6, comma 1, del d.p.r. n. 380 del 6 giugno 2001, nonché con il punto 7 dell’Allegato IV alla Parte II del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

§§§

Alla luce di tutto quanto sopra esposto, la legge regionale in parola, nell’articolo sopra indicato, deve essere impugnata ai sensi dell’articolo 127 della Costituzione.

« Indietro