Dettaglio Legge Regionale

Assestamento del Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2014 e del Bilancio pluriennale 2014/2016 (18-8-2014)
Basilicata
Legge n.26 del 18-8-2014
n.32 del 18-8-2014
Politiche economiche e finanziarie
15-10-2014 / Impugnata
La legge della regione Basilicata n. 26, pubblicata sul BUR N. 32 DEL 18/08//2014, recante norme “Assestamento del bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2014 e del bilancio pluriennale 2014/2016 presenta profili di illegittimità per gli aspetti di seguito evidenziati:

L’articolo 42 recante “Misure di salvaguardia ambientale in materia di gestione del ciclo dei rifiuti” prevede al comma 4 che: "Nelle more della realizzazione, adeguamento e/o messa in esercizio dell'impiantistica di trattamento programmato è possibile smaltire presso le discariche autorizzate ed in esercizio i rifiuti solidi urbani non pericolosi, previo trattamento parziale degli stessi", il successivo comma 5 stabilisce che: "Le disposizioni di cui al presente articolo restano in vigore fino all'approvazione del Nuovo Piano regionale dei Rifiuti e comunque non oltre il 31/07/2015".
La disciplina descritta procrastina alla data al 31 dicembre 2015 l'entrata in vigore dell'obbligo di collocare in discarica esclusivamente rifiuti trattati e consente il conferimento, sino a tale data, di rifiuti urbani che hanno subito un trattamento parziale, senza specificare in cosa debba consistere tale trattamento, in contrasto con il disposto degli artt.7 e 17 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, di attuazione della direttiva CEE n. 199/31/CE, in materia di discariche.
Detto art. 7 vieta espressamente il conferimento in discarica dei rifiuti non trattati, eccetto quelli per i quali sia dimostrato che il trattamento non è necessario; l’art. 17, al comma 1, prevede che le discariche già autorizzate possono continuare a ricevere i rifiuti per cui sono autorizzate sino al 31 dicembre 2008, termine così prorogato dall’art. 1, comma 184 della l. 296/2006.
Alla luce di quanto sopra, pertanto, l’art. 42, commi 4 e 5 della norma in esame viola l’art. 117, comma 2, lettera s) della Costituzione, con riferimento alla potestà legislativa esclusiva in materia di "tutela dell'ambiente e dell'ecosistema”, nonché l’art. 117, comma 1, della Costituzione in materia di vincoli derivanti dall’ordinamento comunitario.


L'articolo 51, comma 4, che inserisce il comma 9-bis all'art. 2 della l.r. n. 31/2010 riguardante la possibilità di attribuire, nelle more dell'espletamento dei concorsi pubblici per l'accesso alla qualifica dirigenziale e, comunque, per non oltre due anni, le funzioni dirigenziali a dipendenti a tempo indeterminato di ruolo dell'amministrazione regionale appartenenti alla categoria D3 giuridico del comparto Regioni-Enti Locali in possesso dei requisiti per l'accesso alla qualifica dirigenziale, previo espletamento di apposite procedure selettive. La disposizione in parola prevede inoltre che al dipendente incaricato spetti, per la durata dell’attribuzione delle funzioni, il trattamento tabellare già in godimento e il trattamento accessorio del personale con qualifica dirigenziale.
Si rappresenta in merito che detta disposizione non consente di ricondurre l'attribuzione delle funzioni in parola né all'istituto della reggenza, né a quello dell'assegnazione di mansioni superiori. Difatti il conferimento delle mansioni superiori non potrebbe essere disposto nei casi in cui queste comportino il passaggio dal livello del comparto a quello della dirigenza, mentre, ove si trattasse di reggenza (come dovrebbe essere), il reggente non dovrebbe avere diritto all'incremento della retribuzione, come risulta, invece, dalla norma di cui trattasi.
La disposizione in esame, dunque, viola la normativa vigente in materia di pubblico impiego, l'art. 97 della Costituzione ed il già richiamato art. 117, secondo comma, lettera l), della Costituzione che riserva alla competenza esclusiva dello Stato la materia dell'ordinamento civile e, quindi, i contratti collettivi che rientrano nei rapporti di diritto privato regolati dal codice civile (contratti collettivi). Al riguardo è peraltro utile richiamare la sentenza n. 17 del 31 gennaio 2014 della Corte Costituzionale che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale di analoga disposizione regionale (articolo 2 della L.R. Abruzzo 28 dicembre 2011 n.71).


Per le suesposte motivazioni, si ritiene che sussistano i presupposti per l’impugnativa ai sensi dell'art. 127 Cost. dinanzi alla Corte Costituzionale della legge regionale in esame.

« Indietro