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Modifiche alla legge regionale 1 luglio 1994, n. 29 (Norme regionali per la protezione della fauna omeoterma e per il prelievo venatorio). (18-9-2014)
Liguria
Legge n.24 del 18-9-2014
n.12 del 24-9-2014
Politiche infrastrutturali
23-10-2014 /
Impugnata
La legge regionale , che detta modifiche alla legge regionale 1 luglio 1994, n. 29 (Norme regionali per la protezione della fauna omeoterma e per il prelievo venatorio), presenta aspetti di illegittimità costituzionale , relativamente alle norme di seguito specificate per i motivi indicati , in quanto eccede dalle competenze regionali violando l'articolo 117, secondo comma , lettera s) della Costituzione, che attribuisce allo Stato la competenza esclusiva in materia di tutela dell'Ambiente e dell'ecosistema.
In particolare :
1 ) L’articolo 1 inserisce il comma 4-ter nell’articolo 34 della l.r. 29/1994, stabilendo che “Nell’arco temporale nel quale non ha efficacia il calendario venatorio, la caccia si svolge secondo quanto disposto dalla presente legge, dall’articolo 18, commi 1, 2, 3, e 5, della l. 157/1992 e dalle altre normative vigenti in materia”.
La formulazione del comma citato permette, quindi, che l’attività venatoria possa continuare ad essere svolta sulla base delle disposizioni normative statali e regionali vigenti anche in caso di provvedimento sospensivo del calendario venatorio disposto dal Giudice Amministrativo.
Tale previsione regionale risulta essere in contrasto con la normativa statale di settore e, in particolare, con quanto disposto dai commi quarto e quinto dell’articolo 18 della l. 157/92.
La menzionata legge quadro nazionale, infatti, all’articolo 18, comma 4 stabilisce che “4. Le regioni, sentito l’Istituto Nazionale Fauna Selvatica, pubblicano, entro e non oltre il 15 giugno, il calendario venatorio e il regolamento relativi all’intera annata venatoria, nel rispetto di quanto stabilito ai commi 1, 2 e 3 e con l’indicazione del numero massimo di capi da abbattere in ciascuna giornata di attività venatoria”.
Il successivo comma 5 prevede che “ 5. Il numero delle giornate di caccia settimanali non può essere superiore a tre. Le regioni possono consentirne la libera scelta al cacciatore, escludendo i giorni di martedì e venerdì, nei quali l'esercizio dell'attività venatoria è in ogni caso sospeso”.
Le disposizioni statali citate dispongono che le regioni emanino annualmente il calendario venatorio e il relativo regolamento, sentito l’Istituto Nazionale Fauna Selvatica (oggi confluito nell’ISPRA), indicando espressamente il numero delle specie cacciabili, il numero dei capi abbattibili, nonché le tre giornate di caccia settimanali fisse o a scelta.
A tal proposito, si sottolinea che la citata legge quadro definisce i criteri minimi generali di tutela della fauna selvatica, disciplina le modalità di svolgimento dell’attività venatoria in materia differenziata sul territorio, assicurando un prelievo venatorio delle specie cacciabili strettamente controllato secondo criteri di sostenibilità. In particolare, il prelievo di individui delle varie specie deve essere collegato alla accertata disponibilità di fauna e alla capacità della stessa di riprodursi, previo costante monitoraggio e verifica, sotto la supervisione dell'Istituto superiore per la protezione ricerca ambientale (ISPRA).
Di conseguenza, consentire la caccia in assenza di calendario venatorio permette di esercitare il prelievo senza quelle indicazioni relative al carniere giornaliero e stagionale e alle giornate venatorie che risultano imprescindibili in quanto garanzia del rispetto di una valutazione di utilizzazione e di una regolazione ecologicamente equilibrata delle specie interessate.
Sulla necessità di disciplinare il prelievo venatorio con atto amministrativo e non con provvedimento legislativo, anche la Corte nella sentenza n. 116 del 2012 ha chiarito che “la disciplina statale richiamata dal ricorrente (art. 18, comma 4, della legge n. 157 del 1992), la quale, secondo quanto recentemente chiarito da questa Corte, prescrive la forma del provvedimento amministrativo per l’adozione del calendario venatorio regionale, finalizzato a modulare sulle specifiche condizioni dell’habitat locale le previsioni generali recate dalla normativa statale riguardo ai periodi di esercizio dell’attività venatoria e alle specie cacciabili (sentenze n. 105 e n. 20 del 2012).” e ancora “L’art. 18, comma 4, della legge n. 157 del 1992 stabilisce che «Le regioni, sentito l’Istituto nazionale per la fauna selvatica» (ora l’ISPRA), «pubblicano, entro e non oltre il 15 giugno, il calendario regionale e il regolamento relativi all’intera annata venatoria (…)». Come questa Corte ha già avuto occasione di rilevare, con tale formula la disposizione statale esige che il calendario venatorio sia pubblicato entro il 15 giugno di ogni anno, vale a dire con cadenza annuale (sentenza n. 20 del 2012).
Detta interpretazione appare, d’altronde, coerente, oltre che con la tendenziale corrispondenza del calendario venatorio alle stagioni di caccia, con l’esigenza che la rilevazione delle situazioni ambientali locali, che si pone alla base delle deroghe alla generale disciplina statale in tema di specie cacciabili e di periodi di esercizio venatorio, abbia luogo – anche tramite il prescritto parere dell’ISPRA – a cadenze non eccessivamente diluite nel tempo, così da garantire un costante adeguamento del calendario al mutare di tali situazioni.”.
Pertanto, la norma regionale in esame, contrastando con le citate disposizioni statali in materia di “tutela dell’ambiente e dell’ecosistema”, si pone in violazione dell’art. 117, comma 2, lett. s) che attribuisce allo Stato la competenza legislativa esclusiva in detta materia.
2) l’articolo 2 della legge regionale in questione sostituisce il comma 4 dell’articolo 47 della l.r. 29/1994, prevedendo che “ 4. E’ vietato cacciare su terreni coperti in tutto o nella maggior parte di neve, salvo che nella zona faunistica delle Alpi e per l’attuazione della caccia di selezione agli ungulati. Per terreni coperti nella maggior parte dalla neve si intendono i terreni circostanti il punto di osservazione, coperti da un manto di neve per oltre la metà della propria estensione, a vista d’occhio, con esclusione della cosiddetta spruzzata.”.
Quanto disposto dalla nuova formulazione del citato comma 4 si pone in contrasto con la normativa statale di riferimento recata dalla L. 157/92 che all’articolo 21, comma 1, lett. m) vieta espressamente il “cacciare su terreni coperti in tutto o nella maggior parte di neve, salvo che nella zona faunistica delle Alpi e per la attuazione della caccia di selezione agli ungulati secondo le disposizioni emanate dalle regioni interessate”.
Le disposizioni regionali in questione, di contro, consentono surrettiziamente il prelievo anche su terreno innevato stabilendo condizioni e definizioni non contemplate dalle disposizioni statali che rappresentano limiti invalicabili per l’attività legislativa regionale.
Pertanto, la norma contenuta nell’articolo 2 della legge regionale risulta invasivo della potestà legislativa esclusiva statale in materia di “tutela dell’ambiente e dell’ecosistema” ponendosi in violazione dell’art. 117, comma 2, lett. s) Cost.
Per i motivi sopra esposti, le norme regionali indicate devono essere impugnate dinanzi alla Corte Costituzionale ai sensi dell'articolo 127 della Costituzione.
Considerato, inoltre, che le disposizioni regionali in questione, entrate in vigore il giorno 25 settembre u.s., sono immediatamente efficaci e direttamente idonee a compromettere irreparabilmente la fauna selvatica, appaiono sussistere i presupposti per sollecitare alla Corte Costituzionale la concessione delle misure cautelari previste dall’articolo 35 della L. 87/1953, come modificato dall’articolo 9 della L. 131/2003.
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