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Modifiche ed integrazioni alle leggi regionali 30 ottobre 2012, n. 48, 8 luglio 2002, n. 24, 12 ottobre 2012, n. 45, 7 marzo 2000, n. 10, 17 maggio 1996, n. 9 (7-10-2014)
Calabria
Legge n.20 del 7-10-2014
n.51 del 16-10-2014
Politiche infrastrutturali
12-12-2014 /
Impugnata
La legge della Regione Calabria n. 20/2014 recante : modifiche ed integrazione alle leggi regionali 30 ottobre 2012, n. 48, 8 luglio 2002, n. 24, 12 ottobre 2012, n. 45, 7 marzo 2000, n. 10, 17 maggio 1996, n. 9” presenta profili di illegittimità costituzionale con riferimento all’articolo 3, comma 1, lettera d), per i motivi di seguito indicati.
L’art. 3, comma 1, lettera d), sostituendo il comma 10 dell’art. 7 della l. r. n. 45 del 2012, prevede che “nelle aree ricadenti all’interno della Rete Natura 2000 i piani di gestione forestale ed i piani poliennali non vanno assoggettati alla procedura di valutazione di impatto ambientale (VIA) o di valutazione ambientale strategica (VAS) a norma dell’art. 6, comma 4, del d.lgs. 152/06 per come modificato dall’art. 4 undecies della legge 30 dicembre 2008, n. 205, e dell’art. 5, commi 8 e 7 del regolamento n. 16 del 6 novembre 2009 approvato con deliberazione della Giunta n. regionale n. 748 del 4 novembre 2009”.
Va evidenziato, preliminarmente, che il richiamo all’art. 6, comma 4, del d. lgs. 152/06, relativamente all’esclusione dei citati piani dalla procedura di valutazione di impatto ambientale,VIA, non risulta corretto in quanto la norma statale in parola riguarda la Valutazione Ambientale Strategica ( VAS ) non la Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) . Inoltre, l’articolo in esame non risulta conforme alla disciplina nazionale di riferimento in materia di VAS in quanto, di fatto, esclude tout court e a priori la sottoposizione dei piani di gestione forestale ed i piani poliennali alla valutazione stessa.
Si premette che , ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 3 della direttiva 2001/42/CE concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull' ambiente, i piani di gestione forestale sono sempre sottoposti a VAS a meno che non riguardino l'uso di piccole aree a livello locale ritenute dallo Stato membro non tanto rilevanti dal punto di vista ambientale.
Tale rincipio ha trovato attuazione con la disciplina statale contenuta nel citato art. 6, comma 4, lettera c bis) del d. lgs. 152/06 ove si prevede l’esclusione dei piani di gestione forestale o strumenti equivalenti dalla procedura di VAS solamente quando questi siano riferiti ad un ambito aziendale o sovraziendale di livello locale. Di conseguenza, solo una valutazione caso per caso della riconducibilità dei piani di gestione forestale e dei piani poliennali a tale tipologia potrà condurre ad una loro sottrazione alla procedura di VAS, Non risulta infatti coerente alla citata disciplina statale la previsione aprioristica ed astratta di un’esclusione sulla base di un dato meramente quantitativo, occorrendo ,invece , un accertamento da parte della Regione, caso per caso, della significatività dell’impatto sull’ambiente e sul patrimonio culturale che detti interventi concretamente hanno capacità di produrre, come espressamente previsto dall’articolo 6, comma 1 del D.Lgs, n. 152/2006.
Pertanto la disposizione regionali in questione, opera un’indebita restrizione del campo di applicazione della disciplina statale in materia di valutazione ambientale strategica, di derivazione comunitaria e quindi, oltre a porsi in contrasto con i citati principi comunitari, in violazione dell'articolo 117, comma 1 della Costituzione , dettando disposizioni difformi dalla normativa statale di riferimento in materia di tutela dell’ambiente e dell’ecosistema, viola la potestà legislativa esclusiva statale di cui all’art. 117, comma 2, lett. s) della Costituzione.
Per questo motivo la norma regionale deve essere impugnata ai sensi dell’articolo 127 della Costituzione.
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