Dettaglio Legge Regionale

Riordino dell’Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell’Abruzzo e del Molise "G. Caporale". (21-11-2014)
Abruzzo
Legge n.41 del 21-11-2014
n.47 del 26-11-2014
Politiche socio sanitarie e culturali
/ Rinuncia impugnativa
Con deliberazione del Consiglio dei Ministri in data 20 gennaio 2015 è stata impugnata da parte del Governo la legge della Regione Abruzzo n. 41 del 21 novembre 2014 recante "Riordino dell’Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell’Abruzzo e del Molise "G. Caporale".

E’ stata sollevata questione di legittimità costituzionale in quanto l’art. 12, comma 5, e l’art. 25, comma 2 - disciplinando rispettivamente il collocamento in aspettativa del Direttore generale e la proroga delle funzioni ordinarie del Consiglio di amministrazione in carica alla data di entrata in vigore della legge regionale fino all’insediamento del nuovo organo collegiale, nonché la durata in carica del Direttore generale fino alla naturale scadenza del contratto di lavoro - presentavano profili di illegittimità in relazione all'art. 117, terzo comma Cost., nelle materie "coordinamento della finanza pubblica" e “tutela della salute” e agli artt. 3 e 97 della Costituzione in materia di “ragionevolezza” e “buon andamento della pubblica amministrazione”.

Successivamente la Regione Abruzzo, con la legge regionale n. 6 del 24 marzo 2015 recante “Modifiche e integrazioni alla Legge Regionale 21 novembre 2014, n. 41 (Riordino dell’Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell'Abruzzo e del Molise "G. Caporale"", ha apportato modifiche alla legge regionale n. 41 del 21 novembre 2014 impugnata tali da superare i profili di illegittimità costituzionale.

Pertanto, considerato che appaiono venute meno le ragioni che hanno condotto all'impugnativa delle disposizioni considerate illegittime, si ritiene che vi siano i presupposti per la rinuncia al ricorso.
20-1-2015 / Impugnata
La legge della Regione Abruzzo 21 novembre 2014, n. 41 , recante “Riordino dell’Istituto zooprofillattico sperimentale dell’Abruzzo e del Molise “G. Caporale”, presenta i seguenti profili d’illegittimità costituzionale:
1. L’art. 12, comma 5, stabilisce che “Il Direttore Generale, se professore o ricercatore universitario o dipendente del Servizio Sanitario Nazionale, qualora nominato direttore generale dell'Istituto, è collocato in aspettativa, eventualmente rinnovabile, ai sensi dell'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382 (Riordinamento della docenza universitaria, relativa fascia di formazione nonché sperimentazione organizzativa e didattica) e successive modificazioni”.
La norma regionale, che estende ai "dipendenti del Servizio Sanitario Nazionale" la normativa statale che disciplina l’istituto dell’aspettativa dei professori universitari e, in particolare l’art. 12 che consente la possibilità per i professori universitari di essere collocati in aspettativa con assegni, contrasta con le disposizioni recate dal d.lgs. n. 502/1992 per i dipendenti del ssr (Riordino della disciplina in materia sanitaria ) e, in particolare con l'art. 3-bis, comma 11, di detto decreto che prevede, per i direttori generali, che non appartengano alla carriera universitaria, il collocamento in aspettativa senza assegni.
Il disposto in esame, nel derogare alle disposizioni statali recate dal d.lgs. n. 502/1992 che si configurano quali principi di coordinamento di finanza pubblica, viola l’art. 117, terzo comma, della Costituzione in materia di coordinamento di finanza pubblica.

2. L’art. 25, comma 2, stabilisce che “Il Consiglio di Amministrazione in carica alla data di entrata in vigore della presente legge continua ad espletare le proprie funzioni ordinarie fino all'insediamento del nuovo Consiglio di Amministrazione. Il Direttore Generale insediato al momento dell'entrata in vigore della presente legge rimane in carica fino alla naturale scadenza del vigente contratto di lavoro”.
La disposizione regionale in esame, nel prevedere la permanenza del direttore generale fino alla scadenza naturale del suo contratto, che avrà luogo il 31 luglio 2017, contrasta con la disciplina in materia di riordino degli Istituti zooprofilattici sperimentali recate dal Capo II del d.lgs. n. 106/2012 concernente la riorganizzazione degli enti vigilati dal Ministero della salute e finalizzato a conformare l’assetto e il funzionamento dei suddetti istituti a criteri di maggiore efficienza gestionale, semplificazione e snellimento.
In particolare, l’art. 10 prevede che le regioni disciplinano, con proprie leggi regionali, le modalità gestionali, organizzative e di funzionamento degli istituti, sulla base dei principi di cui al d.lgs. n. 502/1992 e degli ulteriori principi previsti dal medesimo articolo 10. L’art. 11 individua gli organi degli Istituti, che sono i seguenti: il consiglio di amministrazione, il direttore generale, il collegio dei revisori dei conti. Esso definisce altresì le modalità di costituzione di tali organi e le relative funzioni.
L’art. 12 prevede che entro novanta giorni dall’entrata in vigore delle leggi regionali di cui al citato art. 10, il consiglio di amministrazione debba provvedere alla revisione dello statuto dell’istituto, nonché all’approvazione del regolamento per l’ordinamento interno dei servizi e delle relative dotazioni organiche, su proposta del direttore generale.
Infine, l’art. 15 stabilisce che gli organi degli istituti in carica alla data di entrata in vigore del medesimo decreto legislativo sono prorogati sino all’insediamento dei nuovi organi.
Dal combinato disposto delle suddette disposizioni, si evince che le leggi regionali di adeguamento al d.lgs. n. 106/2012 prevedono che gli organi dell’Istituto di riferimento, in carica alla data di entrata in vigore della legge stessa, continuino a svolgere le funzioni cui sono preposti fino all’insediamento dei nuovi organi e che le leggi stesse individuino un congruo termine entro il quale portare a termine la procedura di nomina dei nuovi organi .
La ratio delle disposizioni statali citate trovano la propria conferma nella legge di stabilità 2015. In particolare il comma 579 dell’art. 1 di detta legge (l. n. 190/2014) prevede che “Le regioni e le province autonome provvedono alla costituzione dei nuovi organi degli Istituti zooprofilattici sperimentali entro sei mesi dalla data di entrata in vigore delle leggi regionali di cui all'articolo 10, comma 1, del decreto legislativo 28 giugno 2012, n. 106”. Il successivo comma 580 stabilisce, inoltre, che “in caso di mancato rispetto del termine di cui al comma 579, si applicano le disposizioni dei commi 577 e 578”, ai sensi dei quali, qualora le Regioni non provvedano entro sei mesi dall’entrata in vigore delle leggi regionali di adeguamento al decreto legislativo n. 106/12 alla costituzione dei nuovi organi istituzionali, il Ministro della salute provvede, in via sostitutiva, alla nomina di un “commissario” dell’Istituto zooprofilattico sperimentale, preposto a svolgere i compiti del consiglio di amministrazione e del direttore generale.
La norma regionale in esame, pertanto, nel derogare alle suddette disposizioni statali in materia di nomina di organi degli Istituti zooprofilattici, viola il principio di tutela della salute di cui all’art. 117, terzo comma, della Costituzione, nonché il principio di buon andamento dell’amministrazione di cui all’art. 97 Cost., in quanto non consente la corretta attuazione del riassetto organizzativo dell’istituto zooprofilattico sperimentale. Essa inoltre contrasta con il principio di ragionevolezza in violazione dell’art. 3 Cost.

Per i motivi esposti le disposizioni sopra indicate devono essere impugnate ai sensi dell’art.127 Cost.

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