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Disposizioni in materia di servizio idrico integrato. Modifiche al Titolo V, Capi I, II e III, della legge regionale 12 dicembre 2003, n. 26 (Disciplina dei servizi locali di interesse economico generale. Norme in materia di gestione dei rifiuti, di energia, di utilizzo del sottosuolo e di risorse idriche) (26-11-2014)
Lombardia
Legge n.29 del 26-11-2014
n.48 del 27-11-2014
Politiche infrastrutturali
/ Rinuncia impugnativa
Con delibera del Consiglio dei Ministri del 20 gennaio 2015 è stata impugnata la legge della Regione Lombardia n.29 pubblicata sul B.U.R n. 48 del 27/11/2014.
In particolare è stato censurato l'articolo 1, comma 1, lettera m), della legge 26.11. 2014, n. 29, che ha modificato l’articolo 49 della legge regionale 12 dicembre 2003, n. 26 (Disciplina dei servizi locali di interesse economico generale nel senso di . Norme in materia di gestione dei rifiuti, di energia, di utilizzo del sottosuolo e di risorse idriche) rubricato "Organizzazione del servizio idrico".
Con la norma in parola, modificando la precedente disposizione che consentiva una durata massima dell'affidamento del servizio idrico di vent'anni, si era stabilita, ope legis, una proroga, fino a trent’anni di detto affidamento anche per le concessioni già sottoscritte, ponendosi con ciò in contrasto con la normativa statale in materia di tutela dell'ambiente e della concorrenza che prevede il ricorso a gara ad evidenza pubblica o all'affidamento in house providing. Infatti l’art. 149-bis del decreto legislativo n. 152/2006 (Codice dell’ambiente) stabilisce che l'ente di governo dell'ambito “delibera la forma di gestione fra quelle previste dall'ordinamento europeo provvedendo, conseguentemente, all'affidamento del servizio nel rispetto della normativa nazionale in materia di organizzazione dei servizi pubblici locali a rete di rilevanza economica. L'affidamento diretto può avvenire a favore di società interamente pubbliche, in possesso dei requisiti prescritti dall'ordinamento europeo per la gestione in house, comunque partecipate dagli enti locali ricadenti nell'ambito territoriale ottimale”.
Pertanto, in relazione all’articolo 1, comma 1, lettera m), della legge regionale in parola , si era evidenziato il contrasto con il diritto europeo e con la competenza esclusiva dello Stato in materia di tutela dell'ambiente e tutela della concorrenza, in violazione dell’art. 117, primo comma e l’art. 117, secondo comma, lettere e) ed s), della Costituzione.
La Regione Lombardia, con l’articolo 3, comma 1, lettere a) e b) della la legge regionale n. 8/2015 (legge europea regionale 2015) ha modificato l'art.1 co.1, lett.m) della l. n. 29/2014, norma impugnata dal Governo, sopprimendo il riferimento alla durata degli affidamenti.
Quanto sopra ha determinato quindi il venir meno delle motivazioni oggetto del ricorso avanti la Corte Costituzionale.
Pertanto, alla luce di quanto sopra esposto, considerato che, come attestato dalla stessa Regione, le disposizioni censurate dal Governo non hanno avuto, medio tempore, applicazione, sentito il competente Ministero dell’Ambiente, ricorrono i presupposti per rinunciare al ricorso.
20-1-2015 /
Impugnata
Con la legge regionale 26.11. 2014, n. 29, recante “Disposizioni in materia di servizio idrico integrato. Modifiche al Titolo V, Capi I, II e III, della legge regionale 12 dicembre 2003, n. 26 (Disciplina dei servizi locali di interesse economico generale. Norme in materia di gestione dei rifiuti, di energia, di utilizzo del sottosuolo e di risorse idriche)", la Regione Lombardia detta disposizioni in materia di servizi locali di interesse economico generale e, in particolare, in materia di gestione dei rifiuti, di energia, di utilizzo del sottosuolo e di risorse idriche.
Ciò posto, la legge regionale de qua presenta profili di illegittimità costituzionale in relazione alla seguente disposizione:
L'articolo 1, comma 1, lettera m), della legge 26.11. 2014, n. 29, modifica la legge regionale 12 dicembre 2003, n. 26 (Disciplina dei servizi locali di interesse economico generale. Norme in materia di gestione dei rifiuti, di energia, di utilizzo del sottosuolo e di risorse idriche) prevedendo che “m) al secondo periodo del comma 1 dell'articolo 49 le parole “non superiore a venti anni” sono sostituite dalle seguenti: “non superiore a trenta anni. Tale termine si applica anche alle concessioni già sottoscritte.”.
A seguito di tale modifica, la nuova formulazione del comma 1, dell'articolo 49 rubricato "Organizzazione del servizio idrico", recita: "1. Le province e il Comune di Milano, per l'ambito della città di Milano, organizzano il servizio idrico integrato a livello di ATO nel rispetto del piano d'ambito e deliberano la forma di gestione secondo quanto previsto dalla normativa comunitaria e statale, acquisito il parere vincolante della Conferenza dei Comuni. Il servizio è affidato ad un unico soggetto per ogni ATO e per un periodo non superiore a trenta anni. Tale termine si applica anche alle concessioni già sottoscritte.”.
Il legislatore regionale modifica la precedente disposizione che consentiva una durata massima dell'affidamento del servizio idrico di vent'anni – peraltro lasciando invariata la previsione che “le province e del Comune di Milano organizzano il servizio idrico integrato a livello di ATO nel rispetto del piano d'ambito e deliberano la forma di gestione” - stabilendo una proroga ope legis di detto affidamento anche per le concessioni già state sottoscritte, ponendosi con ciò in contrasto con la normativa statale in materia di tutela dell'ambiente e della concorrenza che prevede il ricorso a gara ad evidenza pubblica o all'affidamento in house providing.
In particolare, l’art. 149-bis del decreto legislativo n. 152/2006 (Codice dell’ambiente) stabilisce che l'ente di governo dell'ambito “delibera la forma di gestione fra quelle previste dall'ordinamento europeo provvedendo, conseguentemente, all'affidamento del servizio nel rispetto della normativa nazionale in materia di organizzazione dei servizi pubblici locali a rete di rilevanza economica. L'affidamento diretto può avvenire a favore di società interamente pubbliche, in possesso dei requisiti prescritti dall'ordinamento europeo per la gestione in house, comunque partecipate dagli enti locali ricadenti nell'ambito territoriale ottimale”.
Pertanto, le disposizioni regionali di modifica nel prorogare ope legis il termine ventennale delle concessioni già sottoscritte contrastano con le citate prescrizioni dell'articolo 149-bis, comma 1, del d.lgs. n. 152 del 2006, che riservano all'ente di governo dell'ambito la deliberazione della forma di gestione del servizio idrico fra quelle previste dall'ordinamento europeo e il conseguente affidamento del servizio nel rispetto della normativa nazionale in materia di organizzazione dei servizi pubblici locali a rete di rilevanza economica.
Sull'argomento, la Corte Costituzionale è più volte intervenuta qualificando il servizio idrico integrato come servizio di rilevanza economica e precisando che la disciplina della forma di gestione e delle procedure di affidamento dello stesso attiene alle materie tutela della concorrenza e della tutela dell'ambiente, riservate alla competenza legislativa esclusiva dello Stato (ex plurimis, sentenza n. 228 del 2013).
Pertanto, la proroga ope legis dell'affidamento della gestione del servizio idrico sottrae all'ente di governo dell'ambito il potere di scelta delle modalità di tale affidamento e concretizza, al contempo, una negazione della regola della concorrenza, ponendosi in violazione della competenza legislativa esclusiva statale nelle materie della tutela dell'ambiente e della tutela della concorrenza (art. 117, secondo comma, lettere e) ed s), Cost.).
Le disposizioni regionali in questione, inoltre, risultano in contrasto con il diritto europeo secondo il quale il servizio idrico è riconducibile alla categoria dei servizi di interesse economico generale e in quanto tale è soggetto al principio della libera concorrenza e dell'affidamento dei servizi mediante procedura ad evidenza pubblica (Libro verde sui servizi di interesse generale, Bruxelles, 21.05.2003, COM (2003), 270), art. 106 TFUE), violando in tal modo anche l'art. 117, primo comma, della Costituzione.
Pertanto, l'articolo 1, comma 1, lettera m), della legge 26.11. 2014, n. 29, dettando disposizioni in contrasto con il diritto europeo e con la competenza esclusiva dello Stato in materia di tutela dell'ambiente e tutela della concorrenza, viola l’art. 117, primo comma e l’art. 117, secondo comma, lettere e) ed s), della Costituzione.
Per questi motivi la norma sopra indicata deve essere impugnata ai sensi dell’articolo 127 della Costituzione
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