Dettaglio Legge Regionale

Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 7 ottobre 2002, n. 20 (Contenimento della nutria (Myocastor coypus)) (4-12-2014)
Lombardia
Legge n.32 del 4-12-2014
n.49 del 5-12-2014
Politiche infrastrutturali
29-1-2015 / Impugnata

La legge regionale , che detta modifiche ed integrazioni alla legge regionale 7 ottobre 2002, n. 20 (Contenimento della nutria (Myocastor coypus)) è censurabile relativamente alle seguenti disposizioni :
1) L’articolo 1, comma 1, lettera c), sostituisce l’articolo 2 della citata l.r. 20/2002, prevedendo , al comma 2 lettera b) di detto novellato articolo 2, l’istituzione di un tavolo provinciale di coordinamento che coivolge anche le Prefetture . Considerato che detto coinvolgimento non risulta oggetto di preventivi accordi con l’ Ammnistrazione statale interessata, e che dunque la Regione ha unilateralmente disposto il diretto coinvolgimento di organi dello Stato, addossando ad essi gli obblighi conseguenti all'attribuzione dei relativi compiti, la norma risulta eccedere dalle competenze regionali in violazione della competenza esclusiva dello Stato in materia di organizzazione amministrativa , di cui all’articolo 117, comma 2, lettera g) della Costituzione.
La Corte Costituzionale ha infatti più volte ribadito ( Sent. nn. 322 del 2006, 429 del 2004 e 134 del 2004) che "le Regioni non possono porre a carico di organi e amministrazioni dello Stato compiti e attribuzioni ulteriori rispetto a quelli individuati con legge statale” sottolineando che “ – pur non essendo ovviamente escluso che si sviluppino auspicabili forme di collaborazione tra apparati statali, regionali e degli enti locali volte a migliorare le condizioni di sicurezza dei cittadini e del territorio tuttavia «le forme di collaborazione e di coordinamento che coinvolgono compiti e attribuzioni di organi dello Stato non possono essere disciplinate unilateralmente e autoritativamente dalle regioni, nemmeno nell'esercizio della loro potestà legislativa: esse debbono trovare il loro fondamento o il loro presupposto in leggi statali che le prevedano o le consentano, o in accordi tra gli enti interessati»

2) L’articolo 1, comma 1, lettera d), al fine di attuare l’eradicazione della specie nutria, sostituisce l’articolo 3 della citata l.r. 20/2002, prevedendo l’utilizzo di armi e trappole in ogni periodo dell’anno. In particolare, la nuova formulazione dell’articolo 3 prevede “Art. 3(Metodologie di eradicazione)
1. L'eradicazione delle nutrie avviene secondo le modalità disciplinate dai piani provinciali di contenimento ed eradicazione di cui all'articolo 2, comma 2, in ogni periodo dell'anno, su tutto il territorio regionale, anche quello vietato alla caccia, con i seguenti metodi di controllo selettivo:
a) armi comuni da sparo;
b) armi da lancio individuale;
c) gassificazione controllata;
d) sterilizzazione controllata;
e) trappolaggio con successivo abbattimento dell'animale con narcotici, armi ad aria compressa o armi comuni da sparo;
f) metodi e strumenti scientifici, messi a disposizione dalla comunità scientifica;
g) ogni altro sistema di controllo selettivo individuato dalla Regione e validato dall'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA) o dal Centro di referenza nazionale per il benessere animale.(…)”

In proposito si premette che il porto e trasporto di armi comuni da sparo è disciplinato dal R.D. 18-6-1931 n. 773 “Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza (TULPS)” e dal relativo Regolamento di esecuzione, R.D. 6-5-1940 n. 635, che autorizza la licenza di porto d’armi solo per difesa personale, per il tiro a volo e per le attività previste ai sensi della L. 157/92 (caccia e controllo della fauna selvatica).

A seguito dell’entrata in vigore dell’ art. 11, comma 12-bis, del D.L. 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla L. 11 agosto 2014, n. 116, la specie nutria non è più tutelata dalla L. 157/92 e per lo stesso motivo non è più sottoposta alla disciplina della medesima. Si deve tuttavia evidenziare che sia la direttiva 2009/147/CE, concernente la conservazione degli uccelli selvatici, sia la L. 157/92 “Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio” dettano principi generali volti a vietare l’uso di metodi di cattura non selettivi al fine di stabilire standards uniformi di tutela degli equilibri ecologici della fauna selvatica.

In particolare, l’articolo 21 della L. 157/92 pone espressamente i seguenti divieti: “u) usare munizione spezzata nella caccia agli ungulati; usare esche o bocconi avvelenati, vischio o altre sostanze adesive, trappole, reti, tagliole, lacci, archetti o congegni similari; fare impiego di civette; usare armi da sparo munite di silenziatore o impostate con scatto provocato dalla preda; fare impiego di balestre;”; (…) “z) produrre, vendere e detenere trappole per la fauna selvatica;”.

Pertanto, la norma regionale in esame, permettendo l’uso indiscriminato di tutte le armi comuni da sparo, di armi da lancio individuale (balestre) e di trappole, (queste ultime hanno un’altissima possibilità di catturare anche fauna selvatica in quanto non sono strumenti selettivi), si pone in contrasto con l’articolo 21, comma 1, lettera u) e z), della citata L. 157/92.
In altri termini, le disposizioni in esame, nella parte in cui consentono l’uso delle metodologie di eradicazione sopra citate e soprattutto il trappolaggio, non garantisce una adeguata selettività tale da escludere con certezza l’abbattimento o la cattura anche di specie di fauna selvatica tutelate dalla citata direttiva 2009/147/CE e dalla L. 157/92. Tanto più che la norma in esame non indica periodi temporali di riferimento, permettendo, altresì, l’uso di strumenti non selettivi anche in zone in cui l’esercizio venatorio è vietato. Ne consegue che la norma contenuta nell’articolo 1, comma 1, lettera d), del provvedimento regionale in esame risulta in contrasto con la citata normativa europea e con l’articolo 21, comma 1, lettere u) e z), della citata L. 157/92, violando così l’articolo 117, comma 1 e comma 2, lett. s) Cost. in quanto invade la potestà legislativa esclusiva statale in materia di “tutela dell’ambiente e dell’ecosistema” , oltre ad essere suscettibile di violare la citata normativa di pubblica sicurezza, in violazione quindi della competenza statale in materia di ordine pubblico e sicurezza , di cui all’articolo 117, comma 2, lettera h) della Costituzione.

Per questi motivi le norme sopra indicate devono essere impugnate ai sensi dell’articolo 127 della Costituzione.

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