Questo sito utilizza cookie tecnici e di terze parti per raccogliere statistiche in forma aggregata e consentire l'accesso a media esterni.
Se non acconsenti all'utilizzo dei cookie di terze parti, alcuni contenuti potrebbero non essere disponibili.
Per maggiori informazioni consulta la privacy policy. Acconsenti all'utilizzo di cookie di terze parti?
Istituzione dell'Agenzia veneta per l'innovazione nel settore primario. (28-11-2014)
Veneto
Legge n.37 del 28-11-2014
n.116 del 5-12-2014
Politiche infrastrutturali
/ Rinuncia impugnativa
Con deliberazione del Consiglio dei Ministri in data 29 gennaio 2015, il Governo ha impugnato alcune norme della legge della Regione Veneto n. 37 del 28 novembre 2014, recante "Istituzione dell'Agenzia veneta per l'innovazione nel settore primario". In particolare era stato censurato l'art. 13 che prevedeva che il personale in servizio nella soppressa Agenzia regionale Veneto Agricoltura, che risultasse in possesso dei requisiti richiesti dalla vigente normativa, fosse inquadrato nella qualifica funzionale del CCNL comparto Regioni-Autonomie locali corrispondente a quella occupata, nonché che il personale in servizio, non in possesso dei requisiti indicati , mantenesse il contratto di lavoro in essere (ovvero il CCNL dei Servizi Ambientali che regola i rapporti tra la soppressa Azienda e il personale dipendente ai sensi dell'art. 14 della 1.r. n. 35/1997). Inoltre , per quanto attiene al trattamento economico, si rinviava al CCNL comparto Regioni-Autonomie locali.
Si era dunque rilevato che la norma, determinando un inquadramento riservato del lavoratori dell'Azienda regionale Veneto Agricoltura, si poneva in contrasto con il principio di accesso al pubblico impiego di cui all'art. 97 della Costituzione e con i principi stabiliti dal d.lgs. n. 165/2001. Analoghe considerazioni venivano svolte in relazione alla previsione contenuta nell'art. 14, comma 9, ove si disponeva che le funzioni della soppressa Azienda non attribuite all'Agenzia e non oggetto di dismissione dovevano essere esercitate dalle competenti strutture della Giunta regionale, cui venivano assegnate le corrispondenti risorse umane e strumentali.
La Regione Veneto, con l'articolo 57 della legge regionale n. 6 del 27 aprile 2015, recante: "Legge di stabilità regionale per l'esercizio 2.015", ha apportato alcuni correttivi alla legge regionale n. 37/ 2014.
In particolare, dopo aver precisato, modificando l'articolo 1 della I.r. n. 37/2014, che l'Agenzia veneta per l'innovazione nel settore primario, istituita dalla legge stessa, è un ente pubblico economico strumentale della Regione del Veneto, dotata di personalità giuridica di diritto pubblico , è stato modificato l'articolo 13 , stabilendo che, ferma restando l'attuale consistenza organica, il personale in servizio nella soppressa Azienda regionale Veneto Agricoltura mantiene il contratto di lavoro in essere e, per quanto riguarda le dinamiche contrattuali, segue il contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto regioni-autonomie locali, e che l'Agenzia veneta per l'innovazione nel settore primario concorre al contenimento della spesa pubblica, osservando le medesime disposizioni di riduzione della spesa applicabili alla Regione.
Inoltre , all'articolo 14, il comma 9 è stato modificato nel senso che le funzioni della soppressa Azienda, non attribuite all'Agenzia di nuova costituzione, vengono esercitate dalle competenti strutture della Giunta regionale, alle quali sono assegnate le corrispondenti risorse strumentali ed umane, previa partecipazione, per queste ultime, a concorso pubblico nell'ambito della programmazione annuale del personale.
La Regione Veneto,tramite la propria difesa, ha prodotto , all'Avvocatura dello Stato, copia di documentazione tale da comprovare l'assenza di applicazione " medio tempore" delle norme impugnata.
Pertanto, considerato che appaiono venute meno le ragioni che hanno condotto all'impugnativa delle norme sopra indicate, si ritiene che sussistano i presupposti per la rinuncia al ricorso.
29-1-2015 /
Impugnata
La legge regionale, che istituisce l’Agenzia Veneta per l’innovazione nel settore primario, è censurabile relativamente alla norme contenute negli articoli 13 e 14, comma 9, che si pongono in contrasto con il principio di buon andamento della pubblica amministrazione , di cui all’articolo 97 della Costituzione.
In particolare la norma contenuta nell’art.13 prevede che il personale in servizio nella soppressa Agenzia regionale Veneto Agricoltura, che risulti in possesso dei requisiti richiesti dalla vigente normativa, è inquadrato nella qualifica funzionale del CCNL comparto Regioni-Autonomie locali corrispondente a quella occupata. Al comma 2 si prevede, altresì, che il personale in servizio, non in possesso dei requisiti di cui al comma 1, mantiene il contratto di lavoro in essere (ovvero il CCNL dei Servizi Arnbientali che regola i rapporti tra la soppressa Azienda e il personale dipendente ai sensi dell’art. 14 della 1.r. n. 35/1997) e, per quanto attiene al trattamento economico, si avrà riguardo al CCNL comparto Regioni-Autonomie locali. La norma in esame, determinando un inquadramento riservato del lavoratori dell'Azienda regionale Veneto Agricoltura, si pone in contrasto con il principio di accesso al pubblico impiego di cui all'art. 97 della Costituzione e con i principi stabiliti dal d.lgs. n. 165/2001 che trovano applicazione per il personale delle Pubbliche Amministrazioni indicate nell'art. 1, comma 2, di detto decreto. Come noto, le disposizioni del citato d.lgs n. 165/2001 rappresentano principi generali ai quali il legislatore regionale deve fare riferimento. Infine giova rammentare che la legge di stabilità 2014 , l 27 dicembre 2013 n. 147, ha espressamente previsto all'art. 1, comma 563, ultimo periodo, che la mobilità non può comunque avvenire tra le società di cui al medesimo comma 563 e le pubbliche amministrazioni. Per questi motivi la disposizione in esame viola gli artt. 97 della Costituzione. Analoghe considerazioni vanno svolte in relazione alla previsione contenuta nell’art. 14, comma 9, ove si dispone che le funzioni della soppressa Azienda non attribuite all'Agenzia e non oggetto di dismissione sono esercitate dalle competenti strutture della Giunta regionale, cui vengono assegnate le corrispondenti risorse umane e strumentali.
Per questi motivi le norme sopra indicate devono essere impugnate ai sensi dell’articolo 127 della Costituzione.
A 50 anni dall'istituzione delle Regioni a statuto ordinario, un volume approfondisce lo stato ed i tempi di sviluppo economico e sociale conseguito a livello regionale, le modalità di confronto tra Stato e Regioni, le opportunità di finanziamento da parte dell'Unione Europea e altri temi rilevanti sul ruolo delle Regioni.
Il Dipartimento per gli Affari Regionali e le Autonomie è promotore del Progetto ReOPEN SPL, finalizzato a supportare gli enti territoriali con competenze nei settori di acqua, rifiuti e trasporti, anche attraverso attività di ricerca e analisi territoriale.
Un approfondimento sulle Commissioni paritetiche di ciascuna Regione a statuto speciale, con i Decreti di costituzione e l’elenco dei decreti legislativi concernenti le norme di attuazione