Dettaglio Legge Regionale

Modifiche all’articolo 24 della legge regionale 7 marzo 2003, n. 4 (Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2003 e bilancio pluriennale 2003-2005), in materia di utilizzo dei proventi delle alienazioni degli alloggi di edilizia residenziale pubblica”. (5-12-2014)
Puglia
Legge n.48 del 5-12-2014
n.169 del 10-12-2014
Politiche economiche e finanziarie
29-1-2015 / Impugnata
La legge della Regione Puglia n. 48 recante “Modifiche all’articolo 24 della legge regionale 7 marzo 2003, n. 4 (Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2003 e bilancio pluriennale 2003-2005), in materia di utilizzo dei proventi delle alienazioni degli alloggi di edilizia residenziale pubblica”, presenta profili di illegittimità con riferimento all’articolo 1, comma 1, lett. c) per i motivi di seguito indicati.

L’articolo 1, comma 1, lett. c) apporta modifiche all'articolo 24 della legge regionale 7 marzo 2003, n. 4, aggiungendo il comma 1-bis.
Tale previsione consente agli enti gestori, in deroga alla legge 24 dicembre 1993, n. 560, di destinare una quota dei proventi delle alienazioni degli alloggi di edilizia residenziale pubblica al pagamento di imposte gravanti sugli immobili di loro proprietà, al fine di rispettare il vincolo del pareggio di bilancio. La disposizione non risulta in linea con le norme introdotte dall’art. 3, comma 1, del decreto legge 28 marzo 2014, n. 47, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 2014, n. 80, recante “Misure per l’alienazione del patrimonio residenziale pubblico”. Infatti, detto comma 1, alla lettera a), nel modificare l’articolo 13 del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, ha previsto che “Le risorse derivanti dalle alienazioni devono essere destinate esclusivamente a un programma straordinario di realizzazione o di acquisto di nuovi alloggi di edilizia residenziale pubblica e di manutenzione straordinaria del patrimonio esistente”.
Tale norma, venendo ad incidere sulla determinazione dell’offerta di alloggi destinati ai ceti meno abbienti, è espressione della competenza esclusiva dello Stato in materia di livelli essenziali delle prestazioni, ai sensi dell'art. 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione come ripetutamente chiarito dalla Corte Costituzionale (da ultimo, con la sentenza n. 121 del 2010). Pertanto, la norma regionale che prevede una diversa destinazione dei proventi derivanti dalla vendita degli alloggi medesimi invade la potestà legislativa esclusiva statale nella materia “livelli essenziali delle prestazioni”, pertanto viola gli articoli 47 e 117, comma 2, lettera m) della Costituzione, nonché art. 117, comma 3 Cost., segnatamente, nelle materie “coordinamento della finanza pubblica” e “governo del territorio”, articoli espressamente enunciati dal legislatore statale quale presupposto della disciplina di cui al predetto articolo 3, co. 1, lett. a) del DL 47/2014, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 80/2014.

Per i suesposti motivi, si ritiene che sussistano i presupposti per l'impugnativa dell’articolo 1, comma 1, lettera c) della legge regionale in esame dinanzi alla Corte Costituzionale.

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