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Modifiche alla legge regionale 11 dicembre 1998, n. 91 - (Norme per la difesa del suolo). Disciplina delle funzioni in materia di difesa della costa e degli abitati costieri. (16-12-2014)
Toscana
Legge n.77 del 16-12-2014
n.62 del 19-12-2014
Politiche infrastrutturali
/ Rinuncia impugnativa
Con delibera del Consiglio dei Ministri del 10 febbraio 2015 è stata impugnata la legge della Regione Toscana n. 77 del 16 dicembre 2014 concernente: «Modifiche alla legge regionale 11 dicembre 1998, n. 91 - (Norme per la difesa del suolo). Disciplina delle funzioni in materia di difesa della costa e degli abitati costieri».
L’articolo 8 di tale legge inseriva nella legge regionale 11 dicembre 1998, n. 91 (recante «Norme per la difesa del suolo») l’articolo 16-sexies che disciplinava le modalità per il rilascio delle autorizzazioni relative alle attività di immersione o movimentazione in mare di vari materiali, tra cui quelli di escavo di fondali marini o di terreni litoranei emersi, quelli inerti o geologici inorganici, nonché di immersione in mare di strutture di contenimento e degli interventi di ripascimento della fascia costiera.
Il comma 2 dell’art. 16-sexies, di nuova introduzione, prevedeva in queste materie una “autorizzazione rilasciata in forma semplificata”, non contemplata dalla disciplina statale contenuta nel Codice dell’ambiente adottato con d.lgs. 152/2006. Pertanto, la norma era stata ritenuta invasiva della potestà legislativa esclusiva statale in materia di tutela dell’ambiente in violazione dell’art. 117, secondo comma, lettera s), della Costituzione.
La Regione Toscana ha successivamente emanato la legge regionale n. 80 del 28 dicembre 2015, che, all’articolo 26, primo comma, abroga interamente la l.r. n. 91/1998 e quindi anche la disposizione impugnata dal Governo.
La Regione ha fornito assicurazioni in merito al fatto che nell’intervallo di tempo intercorso tra l’entrata in vigore della disposizione impugnata (3 gennaio 2015) e la sua abrogazione (gennaio 2016), la norma non ha trovato applicazione. Questo aspetto appare confermato dal fatto che il rilascio dell’autorizzazione in forma semplificata prevista dalla disposizione impugnata era subordinato alla presentazione di una relazione tecnica redatta secondo linee guida regionali che, tuttavia, non sono mai state emanate.
Poiché quanto sopra ha determinato il venir meno delle motivazioni oggetto del ricorso avanti la Corte Costituzionale, si ritiene che sussistono i presupposti per rinunciare al ricorso.
10-2-2015 /
Impugnata
Con la legge regionale 16/12/2014, n. 77, recante “Modifiche alla legge regionale 11 dicembre 1998, n. 91 - (Norme per la difesa del suolo). Disciplina delle funzioni in materia di difesa della costa e degli abitati costieri. ” la Regione Toscana detta disposizioni in materia di difesa del suolo con specifico riferimento alla difesa della costa e degli abitati costieri.
Ciò posto, la legge regionale de qua presenta profili di illegittimità costituzionale in relazione alla seguente disposizione:
L’articolo 8 della legge regionale n. 77/2014, inserisce nella legge regionale 11 dicembre 1998, n. 91 - (Norme per la difesa del suolo) l’articolo 16-sexies che recita: “Modalità per il rilascio delle autorizzazioni di cui all'articolo 20, della L.R. n. 88/1998. 1. Nell'ambito dell'autorizzazione di cui all'articolo 20, comma 2, della l.r. n. 88/1998, l'ente competente valuta la sostenibilità degli effetti dell'intervento, sia pubblico che privato, sulla morfodinamica costiera e la coerenza con la programmazione in materia di recupero e riequilibrio della fascia costiera. 2. Fatte salve le semplificazioni già previste dall'articolo 109 del d.lgs. n. 152/2006, l'autorizzazione di cui al comma 1 è rilasciata in forma semplificata, secondo quanto previsto ai commi 3 e 4, per gli interventi stagionali di ripascimento, sia pubblici che privati, di ridotta entità comportanti l'utilizzo di materiale inerte disponibile sul mercato utilizzabile ai sensi di legge o la movimentazione di sedimenti marini prelevati dai fondali antistanti il tratto interessato dall'intervento, per volumi inferiori a 10 metri cubi per metro lineare di spiaggia. 3. Nei casi di cui al comma 2, la domanda di autorizzazione è accompagnata da una relazione tecnica semplificata attestante le modalità di attuazione dell'intervento e le caratteristiche del materiale utilizzato o movimentato, e redatta secondo gli indirizzi contenuti nelle linee guida di cui all'articolo 12, comma 1-sexies, lettera d). 4. L'autorizzazione di cui al comma 2, è rilasciata entro trenta giorni dal ricevimento della domanda.
5. Qualora gli interventi di cui al comma 2, siano da realizzare con cadenza annuale, l'autorizzazione rilasciata ai sensi dei commi 2, 3 e 4, ha ad oggetto il programma triennale di tali interventi ed ha validità per l'intera durata del programma.”.
L’art. 16-sexies disciplina, quindi, le modalità per il rilascio delle autorizzazioni di cui all’articolo 20, della l.r. n. 88/1998 (Attribuzione agli Enti locali e disciplina generale delle funzioni amministrative e dei compiti in materia di urbanistica e pianificazione territoriale, protezione della natura e dell'ambiente, tutela dell'ambiente dagli inquinamenti e gestione dei rifiuti, risorse idriche e difesa del suolo, energia e risorse geotermiche, opere pubbliche, viabilità e trasporti conferite alla Regione dal D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112) relative alle attività di immersione o movimentazione in mare di vari materiali, tra cui quelli di escavo di fondali marini o di terreni litoranei emersi, quelli inerti o geologici inorganici, nonché di immersione in mare di strutture di contenimento e degli interventi di ripascimento della fascia costiera.
Il comma 2 dell’art. 16-sexies, di nuova introduzione, stabilisce: “2. Fatte salve le semplificazioni già previste dall’articolo 109 del d.lgs. 152/2006, l’autorizzazione di cui al comma 1 è rilasciata in forma semplificata, secondo quanto previsto ai commi 3 e 4, per gli interventi stagionali di ripascimento, sia pubblici che privati, di ridotta entità comportanti l’utilizzo di materiale inerte disponibile sul mercato utilizzabile ai sensi di legge o la movimentazione di sedimenti marini prelevati dai fondali antistanti il tratto interessato dall’intervento, per volumi inferiori a 10 metri cubi per metro lineare di spiaggia”.
La disposizione regionale in esame risulta in contrasto con il quadro normativo statale di riferimento.
Infatti, la legge n. 179 del 2002 (Disposizioni in materia ambientale), all’art. 21 prevede che “1. Per gli interventi di ripascimento della fascia costiera, nonché di immersione di materiali di escavo di fondali marini, o salmastri o di terreni litoranei emersi all'interno di casse di colmata, di vasche di raccolta o comunque di strutture di contenimento poste in àmbito costiero, l'autorità competente per l'istruttoria e il rilascio dell'autorizzazione di cui all'articolo 35, comma 2, del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152, è la regione, nel rispetto dei criteri stabiliti dal medesimo articolo 35 e fermo restando quanto previsto dall'articolo 62, comma 8, del citato decreto legislativo n. 152 del 1999. In caso di impiego di materiali provenienti da fondali marini, la regione, all'avvio dell'istruttoria per il rilascio della predetta autorizzazione, acquisisce il parere della commissione consultiva della pesca istituita presso la capitaneria di porto interessata e ne informa il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio”. La norma de qua attribuisce alle regioni soltanto la competenza amministrativa per l’istruttoria e il rilascio dell’autorizzazione per gli interventi di ripascimento della fascia costiera, nonché di immersione di materiali di escavo di fondali marini. Resta fermo che gli interventi in parola devono rispettare i criteri stabiliti dall’art. 35 del d.lgs. n. 152 del 199, abrogato e riformulato dall’art. 109 del d.lgs. n.152 del 2006, il quale al comma 2 precisa: “In conformità alle modalità stabilite con decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio, di concerto con i Ministri delle infrastrutture e dei trasporti, delle politiche agricole e forestali, delle attività produttive previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano(...)”.
In proposito, la Corte Costituzionale, con sentenza n. 259 del 2004, ha affermato “Per alcune delle attività per le quali l'art. 35 prevede la necessità di una autorizzazione, è intervenuto l'art. 21 della legge 31 luglio 2002, n. 179 (Disposizioni in materia ambientale), secondo cui “per gli interventi di ripascimento della fascia costiera, nonché di immersione di materiali di escavo di fondali marini, o salmastri o di terreni litoranei emersi all'interno di casse di colmata, di vasche di raccolta o comunque di strutture di contenimento poste in ambito costiero, l'autorità competente per l'istruttoria e il rilascio dell'autorizzazione di cui all'articolo 35, comma 2, del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152, è la Regione, nel rispetto dei criteri stabiliti dal medesimo articolo 35.”.
Diversamente, la disposizione regionale in esame prevede una “autorizzazione rilasciata in forma semplificata”, facendo espressamente “salve le semplificazioni già previste dall’articolo 109 del d.lgs. 152/2006”.
Tale previsione, rende difficile l’individuazione dei procedimenti semplificati che coinvolgono vincoli ambientali a cui la norma regionale fa riferimento e impedisce la verifica di conformità alla normativa vigente.
Pertanto, il comma 2 dell’art. 16-sexies inserito nella l.r. n. 91/1998 dall’art. 8 della l.r. n. 77/2014, contrasta con la normativa nazionale in materia ambientale in quanto, anziché limitarsi ad esplicare quanto già previsto dalla regolamentazione di settore, inserisce elementi normativi nuovi in un ambito precluso alle Regioni, invadendo la potestà legislativa esclusiva statale in materia di tutela dell’ambiente e, pertanto viola l’art. 117, secondo comma, lettera s), della Costituzione.
Pertanto, il comma 2 dell’art. 16-sexies inserito nella l.r. n. 91/1998 dall’art. 8 della l.r. n. 77/2014, dettando disposizioni in contrasto con la competenza esclusiva dello Stato in materia di tutela dell'ambiente, viola l’art. 117, secondo comma, lettera s), della Costituzione.
Per questi motivi la norma sopra indicata deve essere impugnata ai sensi dell’articolo 127 della Costituzione.
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