Dettaglio Legge Regionale

Disposizioni urgenti in materia fiscale e tributaria (24-12-2014)
Piemonte
Legge n.22 del 24-12-2014
n.52 del 29-12-2014
Politiche economiche e finanziarie
20-2-2015 / Impugnata
La legge della Regione Piemonte n. 22 recante “Disposizioni urgenti in materia fiscale e tributaria”, presenta profili di illegittimità con riferimento all’articolo 7, per i motivi di seguito indicati.

L’articolo 7 recante "Misura del canone annuo per l'uso energetico e di riqualificazione dell'energia" stabilisce la misura del canone annuo per l'uso di acqua pubblica a fini energetici e di riqualificazione dell'energia. Tale misura è diversificata all'interno dell'utilizzazione idroelettrica in modo decrescente in proporzione alla potenza media di concessione.
La disposizione regionale non risulta in linea con quanto espressamente previsto dal legislatore nazionale nelle norme contenute all’articolo 37 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83 (Misure urgenti per la crescita del Paese), convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 7 agosto 2012, n. 134. Tali norme mirano ad agevolare l'accesso degli operatori economici al mercato dell'energia secondo condizioni uniformi su tutto il territorio nazionale sostenendo l'esigenza di tutelare la concorrenza e garantire al contempo l'uniformità della disciplina. Fra le disposizioni dell'art. 37, si evidenzia, in particolare, il comma 7 che, proprio in considerazione della superiore finalità pubblica di assicurare un'omogenea disciplina sul territorio nazionale dell'attività di generazione idroelettrica e parità di trattamento fra gli operatori, prevede che con decreto del Ministro dello sviluppo economico, sentita la Conferenza Stato, Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano, sono stabiliti i criteri generali per la determinazione, secondo principi di economicità e ragionevolezza, da parte delle regioni, di valori massimi dei canoni delle concessioni ad uso idroelettrico. Tale norma dunque demanda alla legislazione regionale di dettaglio la fissazione dei canoni di concessione, ma all'interno ed entro i valori massimi stabiliti dallo Stato.
Pertanto, lo Stato ha ritenuto di attrarre la determinazione dei predetti canoni nell'ambito della suddetta disciplina, che è espressione della competenza esclusiva dello Stato in materia di tutela della concorrenza, ai sensi dell'art. 117, secondo comma, lettera e), della Cost., come affermato dalla Corte Costituzionale nella recente sentenza del 2014, nn. 28.
La norma regionale si pone in contrasto, dunque, con la lettera e), secondo comma dell'art. 117 Cost., che attribuisce allo Stato la competenza esclusiva in materia di tutela della concorrenza.
Per i suesposti motivi, si ritiene che sussistano i presupposti per l'impugnativa dell’articolo 7 della legge Regione Piemonte n. 22 del 2014, ai sensi dell'art. 127,comma 1, della Costituzione.

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