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Modifiche alla legge regionale 12 gennaio 1994, n. 3 (Recepimento della legge 11 febbraio 1992, n. 157 “Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio”). Disposizioni in materia di ambiti territoriali di caccia. (30-12-2014)
Toscana
Legge n.88 del 30-12-2014
n.66 del 31-12-2014
Politiche infrastrutturali
20-2-2015 /
Impugnata
La legge regionale, che, apportando modifiche alla legge regionale 12 gennaio 1994, n. 3 (Recepimento della legge 11 febbraio 1992, n. 157 “Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio”), detta disposizioni in materia di ambiti territoriali di caccia, è censurabile relativamente alla norma contenuta nell’ articolo 3, comma 1, nella parte in cui sostituisce il comma 2 dell’ articolo 11 della l.r. 3/1994, per contrasto con l’articolo 14, comma 1, della L. 157/92, in violazione dell’articolo 117, secondo comma, lett. s), Cost.
In particolare :
L’articolo 3 sostituisce l’articolo 11 rubricato “Ambiti territoriali di caccia”, il cui comma 2, così come novellato, dispone “2. Gli ATC in Toscana sono nove con confini corrispondenti ai confini delle province e denominati con il nome della città capoluogo. Le Province di Firenze e Prato formano un solo ATC.”.
La modifica in questione, dunque, prevede un solo ambito territoriale di caccia (ATC) per ogni provincia, ad eccezione delle province di Firenze e Prato, intervenendo sulla precedente disposizione che ripartiva correttamente gli ATC su dimensioni sub provinciali.
Le previsioni regionali di nuova introduzione si pongono in contrasto con l’articolo 14 comma 1 della Legge 157/92, il quale nel disciplinare gli ambiti territoriali di caccia specifica che debbano avere dimensioni sub provinciali, al fine di garantire l’omogeneità naturale dei territori in essi inclusi.
L’Istituto Nazionale fauna Selvatica (ora ISPRA) nel “Documento orientativo per i criteri di omogeneità e congruenza per la pianificazione faunistico venatoria ai sensi dell’articolo 10 comma 11 della legge 157/92” suggerisce le dimensioni idonee sotto il profilo tecnico delle unità territoriali di gestione faunistico-venatoria, individuando limiti minimi di alcune migliaia di ettari e limiti massimi di 10000-15000 Ha.
Tale orientamento tecnico scientifico, secondo cui gli ambiti territoriali devono avere dimensioni subprovinciali, è stato recepito nel citato articolo 14 comma 1, della legge n. 157/1992, che individua nel dimensionamento tassativamente sub-provinciale degli ambiti territoriali di caccia un principio di equilibrio tra il primario obiettivo della salvaguardia del patrimonio faunistico e l’interesse all’esercizio dell’attività venatoria, attraverso una ripartizione del territorio agro-silvo-pastorale, destinato alla caccia programmata, di dimensioni tali da garantire l’omogeneità naturale di ciascun ambito, in considerazione delle peculiarietà ambientali, naturalistiche e umane.
Il principio espresso dalla norma statale si qualifica come standard minimo di tutela ambientale, pertanto rientra nella competenza esclusiva dello Stato in materia di tutela dell’ambiente e non è derogabile dalle Regioni .
In tal senso si è espressa la Corte costituzionale che , già con la sentenza n. 4 del 2000, ha chiarito che con la legge 157 /92 il legislatore statale “ha inteso perseguire un punto di equilibrio tra il primario obiettivo dell'adeguata salvaguardia del patrimonio faunistico nazionale e l'interesse - pure considerato lecito e meritevole di tutela - all'esercizio dell'attività venatoria, attraverso la previsione di penetranti forme di programmazione dell'attività di caccia.”, affermando poi, con la la sentenza n. 142 del 2013, che, secondo quanto disposto dal citato articolo 14, comma 1, le Regioni debbono ripartire il territorio agro-silvo-pastorale, destinato alla caccia programmata, in ambiti territoriali di caccia, da misurarsi in concreto mediante la necessaria “considerazione delle pecularietà ambientali, naturalistiche e umane afferenti ai singoli contesti territoriali”, necessariamente con dimensionamento sub-provinciale.
E’ dunque di tutta evidenza che la norma in esame, prevedendo un solo ambito territoriale di caccia per ogni provincia, non rispetta quegli standards di tutela uniformi stabiliti sul territorio nazionale dalla legge quadro n.157/1992.
Seppure il medesimo articolo 3, comma 1 della legge in esame , nel novellare l’articolo 11 della legge regionale n. 3/2004, ha poi previsto , al comma 3 di detto articolo 11, che nel piano faunistico venatorio, al fine di garantire nel territorio a caccia programmata una zonizzazione il più possibile omogenea e rispondente alle peculiarità ambientali, naturalistiche e faunistiche dei singoli contesti territoriali, “possono essere istituiti dei sottoambiti”, tale previsione, proprio in quanto evocativa di una mera “possibilità”, non appare idonea a superare la censura formulata.
Pertanto, le norme regionali in esame, dettando disposizioni difformi – oltretutto in senso meno rigoroso – rispetto alla normativa nazionale vigente, riconducibile alla materia della “tutela dell’ambiente e dell’ecosistema” per la quale lo Stato ha la competenza esclusiva, presentano profili di illegittimità costituzionale in relazione all’art. 117, secondo comma, lett. s) della Costituzione e deve quindi essere impugnata ai sensi dell’articolo 127 della Costituzione.
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