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Proroga termini e altre disposizioni urgenti. (8-1-2015)
Abruzzo
Legge n.1 del 8-1-2015
n.2 del 14-1-2015
Politiche economiche e finanziarie
12-3-2015 /
Impugnata
La legge regionale in esame risulta censurabile per i seguenti motivi di illegittimità:
l’articolo 8, rubricato “Disciplina della fase transitoria dell’accreditamento delle strutture socio sanitarie” prevede che “le strutture di cui all’articolo 35 della legge regionale 30 aprile 2009, n.6, come modificata dalla legge regionale n.3 del 12 gennaio 2012 nonché quelle che fino all’anno 2014 hanno erogato prestazioni socio sanitarie in esecuzione di “Progetti Obiettivo” approvati ai sensi dell’articolo 1, commi 34 e 34 bis, della legge 23 dicembre 1996, n.662, possono continuare ad erogare le stesse prestazioni fino al 31.12.2015, in attesa della puntuale ridefinizione della normativa regionale di conclusione della fase di accreditamento delle medesime, fermo restando l’obbligo del possesso dei requisiti strutturali ed organizzativi”.
La disposizione regionale, in sostanza, dispone, a favore delle strutture ivi indicate, una proroga nell’erogazione delle prestazioni socio sanitarie in esecuzione di “Progetti Obiettivo” fino al 31.12.2015 in attesa dell’accreditamento definitivo. Ciò in contrasto con quanto invece stabilito dall’articolo 1, comma 796, lettera t) della legge n. 296/2006 (come modificato, da ultimo, dalla legge n. 150/2013), ai sensi del quale gli accreditamenti provvisori delle strutture sanitarie e socio-sanitarie diverse da quelle ospedaliere e ambulatoriali (ovvero le strutture di cui alla fattispecie in esame) devono cessare entro il 31 ottobre 2014, ove non confermati dagli accreditamenti definitivi di cui al citato articolo 8 - quater del d.lgs. n. 502/1992.
Infatti il legislatore statale ha previsto che il passaggio all’accreditamento definitivo o istituzionale per le strutture già temporaneamente accreditate (art.8 - quater, comma 6, del d. lgs., n.502 del 1992) debba perfezionarsi entro un termine stabilito dalla legge dello Stato. Il rispetto di tale termine è stato considerato principio fondamentale che le Regioni sono tenute a rispettare (vedasi Corte Costituzionale sentenza n.260/2012).
Al riguardo, si segnala che una analoga previsione regionale ha già formato oggetto, in passato, di scrutinio da parte della Corte Costituzionale, che, con la sentenza n.260/2012, ha dichiarato non fondata la relativa questione di legittimità costituzionale. Tuttavia le precedenti norme regionali erano state ritenute costituzionalmente legittime in quanto la proroga dell’accreditamento provvisorio, ivi prevista per le strutture rientranti nei “Programmi obiettivo”, rientrava comunque nel limite temporale stabilito, per le strutture sanitarie non ospedaliere né ambulatoriali, dall’articolo 1, comma 796, lett. t) della legge n.296/2006 (finanziaria 2007). All’epoca, infatti, valeva il termine, ancora pendente all’atto dell’emanazione delle legge regionale, del 31 dicembre 2012.
Alla luce di quanto sopra espresso l’articolo 8 della legge regionale in esame è in contrasto con i richiamati principi fondamentali della legislazione statale in materia di tutela della salute, con conseguente violazione dell’articolo 117, comma 3, della Costituzione.
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