Dettaglio Legge Regionale

Disposizioni in materia di veicoli ultraventennali. (31-3-2015)
Basilicata
Legge n.14 del 31-3-2015
n.3 del 3-4-2015
Politiche economiche e finanziarie
29-5-2015 / Impugnata
La legge Basilicata n. 14/2015 - Disposizioni in materia di veicoli ultraventennali - introduce nuove disposizioni in materia di tassa automobilistica con profili di illegittimità costituzionale con riferimento all’articolo 1, commi 2, 3 e 4.

Al riguardo, si ritiene necessario premettere che, l’art. 39 della precedente legge Basilicata n. 4/2015, rubricato "Decorrenza del beneficio dell’esenzione per i veicoli di particolare interesse storico e collezionistico di cui all’art. 63 della legge n. 342 del 21 novembre 2000", ai commi 1 e 2, prevede e disciplina l'esenzione dal pagamento della tassa automobilistica" per i veicoli di particolare interesse storico e collezionistico" che, invero, la normativa statale di riferimento ha eliminato. Infatti, per effetto delle recenti modifiche apportate dall'art. 1, co. 666 della L. n. 190 del 2014 (legge di stabilità 2015), l’art. 63 della L. n. 342/2000, nella versione vigente, non prevede più l'esenzione dalla tassa automobilistica per i veicoli di particolare interesse storico e collezionistico dal 20° al 29° anno, bensì solo l'esenzione per veicoli e motoveicoli a decorrere dal trentesimo anno di costruzione. Pertanto, la norma regionale, nel reintrodurre un'esenzione dal pagamento della tassa automobilistica abrogata dalla normativa statale, si pone in contrasto con quest'ultima. Nel contempo, l’art. 39, ai commi 3 e 4, istituisce una "tassa regionale di possesso" su veicoli e motoveicoli "con iscrizione al PRA dal 20° al 29° anno", per i quali, la normativa statale già prevede l'assoggettamento alla tassa automobilistica ordinaria (art. 63 della L. n. 342/2000). La Regione, quindi, per i predetti veicoli, sostituisce il regime di tassazione ordinaria, prevista dal sistema statale, con un tributo ad hoc.
A seguito dell’impegno assunto dalla Regione nel contesto della leale cooperazione, il comma 1 dell'art. 1, della legge de qua, n. 14/2015, dispone l'abrogazione dei commi 3, 4 e 5 dell'articolo 39 della precedente legge n. 4/2015 (con i quali, come premesso, la Regione aveva istituito la tassa regionale di possesso su veicoli e motoveicoli con iscrizione al PRA dal 20° al 29° anno).

Con il successivo comma 4 della legge in parola, viceversa, il legislatore regionale inserisce due nuovi commi all'interno del predetto articolo 39 – comma 2 bis e 2 ter -, con i quali viene reintrodotta l'esenzione dal pagamento della tassa automobilistica per i veicoli ultraventennali di particolare interesse storico e collezionistico nonché la tassa di circolazione forfettaria a carico degli stessi ove circolanti su pubblica strada. Previsioni, queste, contenute nell'articolo 63 della legge n. 342 del 2000, ma abrogate dall'articolo 1, comma 666, della legge n. 190 del 2014.
Il comma 2 bis reintroduce, infatti, l’esenzione per gli autoveicoli ed i motoveicoli di anzianità tra i 20 e i 30 anni classificati d’interesse storico e collezionistico, iscritti in uno dei registri ASI, Storico Lancia, Italiano Fiat, Italiano Alfa Romeo, Storico FMI, al 31 dicembre 2014. La norma è in contrasto con l’articolo 63 della L. n. 342/2000, che nella versione vigente, per effetto delle modifiche apportate dall'art. 1, co. 666 della L. n. 190 del 2014 (legge di stabilità 2015), non prevede più l'esenzione dalla tassa automobilistica per i veicoli di particolare interesse storico e collezionistico dai 20 ai 29 anni, bensì solo l'esenzione per veicoli e motoveicoli a decorrere dal trentesimo anno dì costruzione.
I veicoli iscritti nei suddetti registri continuerebbero, alla data del 31 dicembre 2014, ad essere esenti, diversamente dalla norma statale che per tali fattispecie non prevede più alcuna forma di esenzione e, peraltro, nulla dispone per salvaguardare le situazioni pregresse. Pertanto, la norma regionale, nel reintrodurre un'esenzione dal pagamento della tassa automobilistica abrogata dalla normativa statale, si pone in netto contrasto con quest'ultima.
Si evidenzia, in merito, la circolare del Dipartimento delle Finanze che recita “L’abrogazione dei citati commi 2 e 3 dell’art. 63 della legge n. 342 del 2000, comporta, quindi, che agli autoveicoli ed ai motoveicoli di particolare interesse storico e collezionistico non è più riconosciuta l’esenzione dal pagamento delle tasse automobilistiche” e che “detto principio, sotteso alle disposizioni dell’art. 1, comma 666, della legge n. 190 del 2014, deve essere naturalmente rispettato anche dalle leggi regionali in materia di tasse automobilistiche”.
Il successivo comma 2 ter istituisce la "tassa di circolazione forfettaria" su veicoli e motoveicoli di anzianità dal 20° al 29° anno, per i quali, la normativa statale già prevede l'assoggettamento alla tassa automobilistica ordinaria (art. 63 della L. n. 342/2000).
La Regione, quindi, per i predetti veicoli, sostituisce il regime di tassazione ordinaria, prevista dal sistema statale, con un tributo ad hoc, riproponendo, con la legge in esame, una disposizione non solo già fatta oggetto di osservazioni, ma in ordine alla quale la stessa Regione, nel contesto della leale cooperazione, aveva fornito rassicurazioni sulla portata applicativa.
Si conferma che la tassa automobilistica (disciplinata dal DPR n. 39 del 1953) è stata attribuita dall'art. 23 del d.lgs. n. 504 del 1992 alle regioni, le quali provvedono anche alla riscossione, all'accertamento, al recupero, ai rimborsi ed al relativo contenzioso (art. 17, co. 10 della I. n. 449/1997). Successivamente l'art. 8, co. 2 del d.lgs. n. 68/2011 ha riconosciuto alle regioni la possibilità di disciplinare la tassa de qua, fermi restando i limiti massimi di manovrabilità previsti dalla legislazione statale. Il tributo, dunque, non può essere annoverato tra i tributi propri delle regioni bensì tra i "tributi propri derivati" e dunque istituito con legge statale e manovrabile dalle regioni nei limiti stabiliti dalla legislazione nazionale.
Il punto è stato chiarito con sentenza n. 288 del 2012, con la quale la Corte costituzionale, nel delineare il quadro normativo in cui si colloca la tassa automobilistica regionale - anche a seguito delle modifiche introdotte dalla legge n. 42 del 2009 (legge delega in materia di federalismo fiscale) e del relativo decreto attuativo (decreto legislativo n. 68 del 2011) - ha precisato, con riferimento a tale imposta, "che si qualifica come tributo proprio derivato", che le regioni:
a) non possono modificare il presupposto e i soggetti d’imposta, attivi o passivi;
b) possono modificare le aliquote, ma solo entro il limite massimo fissato dal legislatore;
c) possono disporre esenzioni, detrazioni e deduzioni nei limiti di legge e, quindi, non possono escludere agevolazioni già previste dal legislatore statale.
La Corte ha aggiunto che, con la formulazione dell'articolo 8 del decreto legislativo n. 68 del 2011 e, soprattutto, dalla diversificazione operata tra i commi 2 e 3 del predetto articolo, si intende " non già la natura di tributo proprio della tassa automobilistica regionale, ma solo la volontà del legislatore di riservare ad essa un regime diverso rispetto a quello stabilito per gli altri tributi derivati, attribuendone la disciplina alle regioni, senza che questo comporti una modifica radicale di quel tributo, come anche confermato dall’inciso “fermi restando i limiti di manovrabilità previsti dalla legislazione statale”.
Pertanto, alla luce delle argomentazioni espresse dalla Corte costituzionale, sia con riferimento alla natura giuridica della tassa auto (tributo proprio derivato) sia ai limiti del potere delle regioni di disciplinare con propria legge tale tributo (ai sensi dell'articolo 8 del D.lgs. n. 68 del 2011), appare evidente come le regioni non possano intervenire nella disciplina del tributo con la modifica della soggettività attiva e passiva, con l'introduzione di esenzioni non previste dalla normativa statale ovvero con la sostituzione del regime di tassazione statale.
In relazione a quanto precede, si propone l'impugnativa dinanzi alla Corte costituzionale dell'articolo 1, comma 4, della legge n. 14 del 2015 per violazione dell'articolo 117, secondo comma, lettera e), della Costituzione, in materia di sistema tributario, afferente la competenza esclusiva dello Stato e dell’articolo 119, comma 2, della Costituzione, che subordina la possibilità per le regioni e gli enti locali di stabilire ed applicare tributi ed entrate proprie al rispetto dei principi (statali) di coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario.

Infine, i commi 2 e 3 dell’articolo 1 della legge in esame introducono la possibilità di eseguire pagamenti integrativi della tassa automobilistica, rispetto a quelli già eventualmente effettuati per il 2015, senza l’applicazione di sanzioni ed interessi laddove effettuati alla data di entrata in vigore della legge n. 14 e con l'applicazione di sanzioni ed interessi, ove i medesimi pagamenti siano eseguiti oltre la data di entrata in vigore della legge regionale.
Non risulta chiaro se i pagamenti integrativi riguardino o meno le fattispecie dei veicoli storici in esame; in tale ipotesi sarebbe irragionevole la scelta di non applicare sanzioni ed interessi solo nel caso di pagamenti effettuati il giorno della data di entrata in vigore della norma. La legge n. 212/2000 - Disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente dispone che i rapporti tra contribuente e amministrazione finanziaria sono improntati al principio della collaborazione e della buona fede e recita, all’articolo 10, comma 2, che ”non sono irrogate sanzioni né richiesti interessi moratori al contribuente, qualora egli si sia conformato a indicazioni contenute in atti dell'amministrazione finanziaria, ancorché successivamente modificate dall'amministrazione medesima, o qualora il suo comportamento risulti posto in essere a seguito di fatti direttamente conseguenti a ritardi, omissioni od errori dell'amministrazione stessa”. Atteso che il legislatore statale ha già disciplinato le ipotesi in questione, la norma regionale appare ultronea ed in contrasto con quella statale, in violazione degli articoli 117, secondo comma, lettera e), e 119, comma 2, della Costituzione.

Si ritiene, pertanto, che i commi 2, 3 e 4 dell’articolo 1 della legge regionale n. 14/2015 violano l’art. 117, comma 2, lettera e), della Costituzione, che riserva alla competenza esclusiva dello Stato la materia del sistema tributario e l’art. 119, comma 2, della Costituzione, che subordina la possibilità per le regioni e gli enti locali di stabilire ed applicare tributi ed entrate proprie al rispetto dei principi statali di coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario.

Alla luce delle considerazioni che precedono, si propone l’impugnativa ai sensi dell'art. 127 della Costituzione.

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